Tribunale di Bari e sentenze banche, contratti bancari, Sospensione del decreto ingiuntivo, sospesa esecutorietà del decreto ingiuntivo, perizia econometrica mutuo, verifica contratti bancari, commercialista esperto in contenzioso bancario Milano, anatocismo bancario, perizia econometrica in opposizione a decreto ingiuntivo, difesa dalle banche
Tribunale di Bari, 14 novembre 2025:
“In concreto sussistono i presupposti per l’accoglimento dell’istanza di sospensione della esecutorietà del decreto ingiuntivo opposto, atteso che allo stato degli atti, la parte debitrice opponente ha contestato il quantum della pretesa in forza di una prospettazione prima facie non incondivisibile, in quanto basata su una ricostruzione contabile redatta da un perito, tuttavia necessitante di verifica in sede istruttoria;
Le eccezioni sollevate dalla parte debitrice opponente, basate sulla nullità di alcune clausole del contratto scritto, non sono prima facie inidonee ad incidere sulla quantificazione del credito oggetto di ingiunzione, con la conseguenza che la clausola della provvisoria esecuzione non può essere accordata neppure parzialmente, non apparendo, allo stato delle risultanze, scorporabile dalla somma ingiunta, la parte del credito non investita dalle eccezioni degli opponenti e dunque, sostanzialmente non contestata, senza che, pertanto, la creditrice interessata abbia offerto elementi obiettivi utili alla quantificazione in tal senso;
rilevato che, trattandosi di una controversia in materia bancaria, rientrante pertanto tra quelle indicate
dall’art. 5 comma 1 bis D.lgs. n. 28/2010, dopo la pronuncia sulla provvisoria esecuzione deve esperirsi il procedimento di mediazione obbligatorio, previsto a pena di improcedibilità della domanda;
applicato l’art. 5 co. 1 bis cit.:
p.q.m.
Sospende esecutorietà del decreto ingiuntivo opposto”.
SINTESI DELL’ARTICOLO: Sospensione del decreto ingiuntivo
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