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Tribunale Ancona, 20 ottobre 2025:
“ritenuto che, invece, quanto ai motivi di opposizione afferenti alla clausola determinativa del tasso variabile di interesse, parametro all’Euribor, risulta assorbente osservare che, con ordinanza interlocutoria 19 luglio 2024, n. 19900, è stata rimessa alle Sezioni Unite la questione della eventuale nullità delle clausole determinative del tasso di interesse variabile parametrate all’Euribor contenute in contratti di mutuo, questione la cui decisione è stata differita a nuovo ruolo con ordinanza della S.C., 15 marzo 2025, n. 6943; che, tra le pronunce che hanno dato causa a tale rimessione, vi è Cass., 13 dicembre 2023, n. 34889, con cui è stata sostenuta la nullità di qualunque clausola potenzialmente interessata da pratica anticoncorrenziale a monte, a prescindere dalla specifica partecipazione o adesione delle parti del negozio a valle, per violazione dell’art. 2, L. n. 287/1990; che, in ragione di tale orientamento, appare astrattamente prospettabile una questione di nullità della clausola in questione, salvi gli approfondimenti di cui alla fase decisoria, all’esito della piena esplicazione del contraddittorio tra le parti;
ritenuto, in conclusione, opportuno disporre la sospensione dell’efficacia del titolo esecutivo limitatamente alla quota degli interessi, nella comparazione tra i contrapposti interessi delle parti di causa e tenuto conto dello squilibrio di posizione sostanziale tra le parti (persona fisica l’opponente, società destinata al recupero dei crediti l’opposta);
sicché, su un complessivo importo precettato di euro 257.878,92, il precetto rimane efficace per quanto dovuto a titolo di capitale e spese di precetto, mentre va sospeso per la residua quota di euro 127.439,20 richiesti a titolo di interessi.
SINTESI DELL’ARTICOLO: Manipolazione dell’Euribor
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