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Tribunale di Pescara, 26 novembre 2025, sentenza n. 1279:
“Si è dunque affermato il seguente principio di diritto, espresso fino alla giurisprudenza più recente (cfr., ad esempio, Cass. 52/2023), secondo cui “in tema di esecuzione forzata intrapresa in forza di un atto pubblico notarile (ovvero di una scrittura privata autenticata), che documenti un credito solo futuro ed eventuale e non ancora attuale e certo (pur risultando precisamente fissate le condizioni necessarie per la sua venuta ad esistenza), al fine riconoscere all’atto azionato la natura di titolo esecutivo ex art. 474 e.p.e. è necessario che anche i fatti successivi, determinanti l’effettiva insorgenza del di credito, siano documentati con le medesime forme (vale a dire con atto pubblico o con scrittura privata autenticata).
(Principio affermato dalla S.C. con riguardo a una fattispecie nella quale, a fronte di un contratto di mutuo obbligatorio, stipulato per atto pubblico, la successiva erogazione della somma era stata documentata mediante la produzione di mere attestazioni contabili bancarie, prive della forma richiesta dall’art. 474 c.p.c.)”.
Ebbene, nel caso all’esame, nel contratto di finanziamento azionato a legge:
” a) l’importo del finanziamento viene dall’Istituto messo disposizione della Ditta ed è da questa prelevabile contro rilascio di quietanze da sottoporre a registrazione a spese della ditta e a cura dell’Istituto stesso;
b) le erogazioni potranno essere effettuate soltanto dopo si che…”, a cui segue l’elenco degli adempimenti condizionanti l’erogazione.
(…) Nel caso di specie, sulla scorta dei principi appena enunciati, deve rilevarsi che l’erogazione non è contestuale alla stipulazione del mutuo, sicchè non risulta l’attualità dell’obbligazione restitutoria, nè risulta allegato al contratto un atto pubblico o scrittura privata autenticata che attesti il trasferimento della disponibilità delle somme in capo al mutuatario, e, dunque, la concreta erogazione dell’importo finanziato.
Da ciò discende che il contratto non costituisce un titolo esecutivo secondo le previsioni dell’art. 474 срс.
Pertanto, deve concludersi accogliendo l’opposizione all’esecuzione per mancanza di un titolo esecutivo, restando assorbite le altre doglianze”.
SINTESI DELL’ARTICOLO: Titolo esecutivo e mutuo notarile
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