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Tribunale di Vicenza, ordinanza dell’11 settembre 2025:
“rilevato che all’art. 9 del contratto di mutuo stipulato in data 10.3.2008 si legge che: “il mutuo avrà esecuzione solo a condizione che l’ipoteca con il presente atto concessa a favore della Banca mutuante risulti regolarmente iscritta in secondo grado e senza altri concorrenti (ad eccezione di quanto sopra), e ciò anche ai sensi e per gli effetti dell’art. 38 e seguenti del D.Lgs n. 385/93 (enfasi del redattore)”;
considerato che è pacifico – poiché ammesso dalla stessa banca resistente e risultante dalla documentazione in atti (v. doc. 1 resistente) – che l’erogazione della somma di denaro è avvenuta il 13.3.2008, ossia 3 giorni dopo la stipula del mutuo;
considerato che, nell’ipotesi in cui – come nella specie – alla stipula del contratto di mutuo si affianchi la redazione e autonoma sottoscrizione non contestuale ma di poco successivo di un apposito atto di erogazione e quietanza a saldo, la Suprema Corte ha statuito che:
“Al fine di accertare se un contratto di mutuo possa essere utilizzato quale titolo esecutivo, ai sensi dell’art. 474 c.p.c., occorre verificare, attraverso la sua interpretazione integrata con quanto previsto nell’atto di erogazione e quietanza o di quietanza a saldo ove esistente, se esso contenga pattuizioni volte a trasmettere con immediatezza la disponibilità giuridica della somma mutuata, e che entrambi gli atti, di mutuo ed erogazione, rispettino i requisiti di forma imposti dalla legge.” (Cass. n. 17194/2015);
rilevato che la distinta di erogazione e quietanza prodotta dalla banca (sub doc. 1) non rispetta i requisiti formali richiesti dall’art. 474 c.p.c., non rivestendo la forma di atto pubblico o scrittura privata autenticata; ritenuto pertanto che il contratto di mutuo fatto valere dalla banca a fondamento dell’esecuzione, seppur esaminato e interpretato congiuntamente con l’atto di quietanza, non costituisca titolo esecutivo poiché mancante del requisito formale richiesto a tal fine dalla legge;
ritenuto, per quanto osservato, che l’opposizione proposta sia sostenuta da significativo fumus e che quindi ricorrano i gravi motivi per la sospensione richiesta; (…)
P. Q. M.
sospende la procedura esecutiva;”.
SINTESI DELL’ARTICOLO: Mutuo notarile e titolo esecutivo
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