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Tribunale di Paola, 08 ottobre 2025:
“Dunque, per come emerge dallo stesso contenuto contrattuale, le coperture assicurative sottoscritte dagli odierni opponenti risultano collegate all’erogazione del credito in quanto rientranti nei “costi connessi” al contratto di finanziamento e risultano sottoscritte lo stesso giorno della stipulazione del contratto di finanziamento, ossia il 27.1.2024;
tale dichiarata connessione giustifica la loro inclusione nel calcolo del TEG ai fini dell’accertamento della usurarietà dei tassi di interessi applicati dalla banca.
La circostanza per la quale la banca ha computato i costi delle coperture assicurative nel calcolo del TEG trova conferma anche nella CTU a firma della dott.ssa … la quale ha accertato che l’istituto di credito ha applicato un TEG pari al 25,36%, calcolato considerando l’importo finanziato, comprensivo del credito richiesto pari ad € 8.000,00, dell’assicurazione pari ad € 1.848,00 e della commissione finanziaria pari ad € 120,00, nonché i costi del credito, ad esclusione delle spese relative ad imposte e tasse (v. p. 15 della CTU).
Dunque, considerato che alla data di stipula del contratto (27.1.2014), il tasso soglia di riferimento era quello del I trimestre 2014, pari al 18,99%, “è evidente il superamento del tasso soglia di riferimento al momento della stipula del contratto.
(…) Le conclusioni cui è pervenuto il consulente tecnico d’ufficio, suffragate dalla documentazione in atti, adeguatamente motivate ed immuni da vizi logici e/o di ragionamento, devono essere senz’altro condivise.
Per tali ragioni, accertata l’usurarietà dei tassi di interesse applicati da…al contratto di finanziamento per cui è causa, va dichiarata la nullità delle clausole contrattuali apposte in violazione della normativa antiusura e disposta la revoca del decreto ingiuntivo (…)”.
SINTESI DELL’ARTICOLO: Usura e polizze assicurative
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