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Tribunale di Bari, sentenza del 13 ottobre 2025:
“Va in primo luogo osservato che “ai fini della valutazione dell’eventuale natura usuraria di un contratto di mutuo, devono essere conteggiate anche le spese di assicurazione sostenute dal debitore per ottenere il credito, in conformità con quanto previsto dall’art. 644 c.p., comma 4, essendo, all’uopo, sufficiente che le stesse risultino collegate alla concessione del credito, collegamento dimostrabile con qualunque mezzo di prova e presunto nel caso di contestualità tra la spese di assicurazione e l’erogazione del mutuo (Cass. n. 22458/2018 e Cass. n. 8806/2017).
Ai fini della determinazione del tasso usurario, occorre, quindi, considerare l’incidenza di tutti i costi, nessuno escluso (ivi compresi quelli relativi all’assicurazione) collegati all’erogazione del credito (ad eccezione delle sole imposte e tasse già non incluse nel calcolo del TAEG) (Cass. n. 15114/2025).
(…) il finanziamento per cui è causa è affetto, per quanto riguarda gli interessi corrispettivi, da usura originaria.
(…) è emerso, per quanto riguarda gli interessi corrispettivi, un TEG del 17,123%, superiore al tasso soglia usura in vigore nel trimestre di stipula del mutuo in questione, pari al 16,913%.
Anche il TAEG, rilevante ai fini della verifica del rispetto della normativa sulla trasparenza, è risultato essere pari al 17.139% e, quindi, non conforme a quello dichiarato nel contratto (10,640%).
(…) Alla luce delle conclusioni cui è pervenuto l’ausiliario, che si condividono, e dell’orientamento su richiamato della Suprema Corte, va quindi riconosciuto che entrambe le polizze assicurative risultando, per le ragioni innanzi esposte, collegate alla concessione del credito, devono essere inserite nel calcolo del TEG, il che determina l’usurarietà del contratto di mutuo oggetto del presente giudizio.
Nulla spetta all’opposta, a titolo di interessi, stante l’accertata usura originaria da cui è affetto il finanziamento in questione.
Va altresì osservato che gli interessi corrispettivi sono stati calcolati mediante piano di ammortamento “alla francese” in regime composto, non espressamente esplicitato in contratto.
L’accertata usura contrattuale, tuttavia, comporta l’assorbimento della questione, prospettata dagli opponenti, relativa all’eventuale incidenza sulla legittimità del mutuo del regime composto degli interessi debitori, non esplicitato in contratto”.
SINTESI DELL’ARTICOLO: Usura originaria e spese assicurative
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