Tribunale Monza e fideiussioni bancarie, Nullità delle fideiussioni, fideiussioni a prima richiesta, decadenza ex art. 1957 c.c., Richiesta stragiudiziale, perizia econometrica mutuo Milano, commercialista esperto in contenzioso bancario Milano, anatocismo bancario, professionista in contenzioso bancario, anatocismo piano alla francese
Tribunale Monza, sentenza n. 50 del 09 gennaio 2026:
“Ne consegue che deve farsi applicazione, nella specie, del pacifico insegnamento della Suprema Corte di Cassazione, secondo cui “nella fideiussione per obbligazione futura l’onere del creditore, previsto dall’art. 1956 cod. civ., di richiedere l’autorizzazione del fideiussore prima di far credito al terzo, le cui condizioni patrimoniali siano peggiorate dopo la stipulazione del contratto di garanzia, assolve alla finalità di consentire al fideiussore di sottrarsi, negando l’autorizzazione, all’adempimento di un’obbligazione divenuta, senza sua colpa, più gravosa.
I presupposti di applicabilità dell’art. 1956 cod. civ. non ricorrono allorché nella stessa persona coesistano le qualità di fideiussore e di legale rappresentante della società debitrice principale, giacché in tale ipotesi la richiesta di credito da parte della persona obbligatasi a garantirlo comporta di per sè la preventiva autorizzazione del fideiussore alla concessione del credito” (ex pluribus, Cass. n. 7587/2001; Cass. 7444/2017; in proposito, si veda anche: Cass., Sez. 6 – 3, ordinanza n. 31227 del 29.11.2019).
I rilievi sopra menzionati consentono altresì di escludere, alla stregua della veste personale rivestita dalla opponente nella società debitrice principale, la qualità di consumatore in capo alla odierna opponente, trattandosi di soggetto che ha agito per scopi rientranti nell’esercizio della propria attività professionale e di impresa.
(…) Secondo la citata disposizione normativa regolamentare: “sulla quota di finanziamento garantita dal Fondo non può essere acquisita alcuna altra garanzia reale, assicurativa e bancaria. Sulla parte residua del finanziamento possono essere acquisite garanzie reali, assicurative, bancarie, il cui valore cauzionale complessivo, calcolato secondo le percentuali riportate nella tabella di cui al punto 4.6., non superi la quota di finanziamento non coperta dalla garanzia del Fondo.”
Il tenore letterale della disposizione (che fa riferimento a garanzia assicurative e bancarie) è tale da escludere dal perimetro del divieto le fideiussioni concesse da persone fisiche, che pertanto sono ammissibili senza limiti, anche a copertura dell’intero importo di un finanziamento bancario assistito dal Fondo di Garanzia del Mediocredito Centrale In senso conforme, di recente Tribunale di Mantova, sentenza n. 95 del 19 febbraio 2025; Tribunale di Pavia, sentenza 11 Luglio 2024 n. 1124”.
SINTESI DELL’ARTICOLO: Fideiussioni a prima richiesta – decadenza ex art. 1957 c.c.
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