Tribunale di Perugia e cessione dei crediti, creditore opposto e prova del credito, cessione del credito in blocco, onere della prova, professionista esperto in contenzioso bancario, perizia econometrica mutuo, indeterminatezza del mutuo a tasso variabile Euribor, anatocismo bancario
Tribunale di Perugia, 05 gennaio 2026:
“La censura è fondata.
L’opposta ha agito in via monitoria limitandosi ad affermare di essere cessionaria del credito vantato nei confronti dell’opponente in ragione del rapporto contrattuale contraddistinto da NDG 0000000090508375.
Posto che tale indicazione risulta di per sé del tutto insufficiente ai fini della concreta individuazione della natura del rapporto giuridico azionato, va osservato che, dall’esame della documentazione contabile prodotta, si evince che la parte opposta ha fondato la propria domanda monitoria su molteplici rapporti contrattuali (n. 19144820, n. 19176010 e n. 104887442), di cui tuttavia non risultano indicate neppure la natura e la data di stipula.
Né a seguito dell’opposizione né a seguito della scadenza dei termini di preclusione ex art. 183, comma 6, c.p.c. l’opposta ha provato i rapporti oggetto del giudizio.
In primo luogo, per nessuno dei rapporti indicati risulta prodotto un contratto scritto, per cui sono ignote sia la natura dei contratti sia la data della relativa stipula.
(…) Per tali ragioni, essendo il presente un giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo in cui il creditore opposto è tenuto a fornire la prova del credito secondo le regole del giudizio a cognizione piena, la domanda di pagamento non può essere accolta, essendo il credito azionato sprovvisto di prova con riferimento a ciascuno dei rapporti contrattuali prospettati dall’opposta.
SINTESI DELL’ARTICOLO: creditore opposto e prova del credito
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