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Tribunale di Nuoro, 01 gennaio 2026:
“Ai sensi dell’art. 474 c.p.c., inoltre, nel caso in cui l’atto pubblico notarile (ovvero la scrittura privata autenticata) documenti un credito non ancora attuale e certo, ma solo futuro ed eventuale, benché risultino precisamente fissate le condizioni necessarie per la sua venuta ad esistenza, ai fini della sua efficacia esecutiva sarà necessario che anche i fatti successivi ed eventuali che determinano l’effettivo sorgere del credito siano documentati con atto pubblico o scrittura privata autenticata” (Cass. Civ. 5921 del 2023).
Nel caso di specie, il contratto 30 gennaio 2007 dà quietanza solo per € 102.000,00, mentre i residui € 28.000,00 sono condizionati a SAL entro 12 mesi.
In altri termini, risulta erogata, come da contestuale quietanza, soltanto la somma di € 102.000,00, mentre l’erogazione della residua somma di € 28.000 risulta subordinata alla prova dello stato di avanzamento dei lavori, con riserva alla banca di verificare tale stato mediante tecnici di fiducia.
(…) con decorrenza dalla data di sottoscrizione del presente Atto di Accettazione, in relazione e in proporzione al valore attuale dell’immobile oggetto di ipoteca ed a quello dei futuri stati di avanzamento dei lavori da eseguirsi su detto immobile, idoneamente documentati e comprovati, restando comunque riservata la facoltà di verificare tali stati di avanzamento dei lavori mediante incaricati di propria fiducia”;
rilevato che il medesimo contratto, allo stesso art. 1, stabilisce che “come prima erogazione, in relazione al valore attuale dell’immobile, la Banca eroga al Mutuatario, che ne dà quietanza, la somma di Euro 102.000,00 (centoduemila virgola zero zero)” e che “la residua somma di Euro 28.000,00 … sarà erogata successivamente in una o più soluzioni, in relazione ed in proporzione al valore dei singoli stati di avanzamento lavori, comunque entro il periodo di preammortamento di 12 (dodici) mesi a decorrere dalla data di sottoscrizione del presente atto di accettazione”.
L’opposta, tuttavia, non ha prodotto alcun atto pubblico/scrittura privata autenticata attestante l’effettiva erogazione della seconda tranche né quietanza correlata anteriore al precetto.
(…) Nel caso di specie, il contratto di mutuo senza dubbio non costituisce titolo esecutivo per la somma di € 130.000,00, ma neppure può essere ritenuto titolo esecutivo per la minor somma di € 102.000,00.
(…) Difettano, pertanto, i requisiti di certezza e liquidità dell’intero credito portato dal titolo, impedendone la spendibilità in executivis sia per la somma complessiva sia per la minor somma precettata”.
SINTESI DELL’ARTICOLO: Mutuo a SAL e titolo esecutivo
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