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Tribunale di Verona, 14 gennaio 2026:
“Ciò detto quanto agli assunti delle parti, l’opposizione è fondata, dovendo essere accolta, con efficacia assorbente rispetto alle altre doglianze, l’eccezione di nullità parziale della garanzia e, conseguentemente, di decadenza della creditrice ex art. 1957 c.c.
Con riferimento alla eccezione di nullità della fideiussione per violazione dell’art. 2, comma 2, lett. a) L. n. 287/1990, in quanto redatta sulla base del modello ABI, va, infatti, osservato che il contratto oggetto di causa deve essere qualificato come fideiussione omnibus sicché possono essere ritenute applicabili al caso di specie le semplificazioni probatorie discendenti dalla pronuncia dell’Autorità di garanzia e così pure il principio espresso dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione con la sentenza 41994/2021, secondo cui i contratti di fideiussione “a valle” di intese dichiarate nulle dall’Autorità Garante sono parzialmente nulli, ai sensi dell’art. 2, comma 3 L. 287/90 e dell’art. 1419 c.c., in relazione alle sole clausole che riproducano quello schema unilaterale costituente l’intesa vietata, salvo che sia desumibile dal contratto, o sia altrimenti comprovata, una diversa volontà delle parti.
Alla luce di tale premessa, va quindi dichiarata la nullità della Pt_1 Pt_2 clausola contenuta all’art. 6 della fideiussione sottoscritta dai sig.ri e in quanto riproduttiva dell’art. 6 dello schema ABI censurato dalla Banca d’Italia.
Ciò posto, i garanti hanno altresì eccepito l’estinzione della fideiussione, per essere maturata la decadenza ex art. 1957 c.c.
L’eccezione deve essere accolta poiché parte opposta non ha provato di avere agito giudizialmente nei confronti del debitore principale (o dei garanti) nel termine semestrale ivi previsto.
Il decreto ingiuntivo va pertanto revocato”.
SINTESI DELL’ARTICOLO: Fideiussioni omnibus schema ABI
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