Tribunale di Brindisi e sentenze bancarie, Illegittima segnalazione alla centrale rischi, risarcimento del danno, commercialista esperto in contenzioso bancario, anatocismo bancario, danno da illegittima segnalazione alla centrale rischi, illegittima ed ingiustificata segnalazione, perizia econometrica mutuo, indeterminatezza mutuo alla francese, risarcimento al consumatore da parte dell’istituto di credito
Tribunale di Brindisi, 20 gennaio 2026:
“La Banca opposta, in esecuzione della propria illecita condotta, ha dimostrato ulteriore grave negligenza, segnalando le odierne Parti opponenti nella Centrale dei Rischi presso Banca d’Italia per importi assolutamente inesistenti e per una categoria di rischio altrettanto inesatta, con ovvio e ingiustificato allarme di sistema ed effetti patrimoniali lesivi.
La segnalazione in questione risulta oggi, alla luce delle risultanze delle espletate CTU, ancor più illegittima ed ingiustificata.
Infatti, essa ha ingiustamente provocato alle Parti opponenti danni nell’ accesso al credito e notevole lesione della propria immagine e reputazione personale.
Con l’immediata cancellazione delle segnalazioni pregiudizievoli per le Parti opponenti ordinata all’Opposta, si intende tutelare tanto il diritto degli altri Istituti a conoscere l’infondatezza della segnalazione, eseguita dalla Opposta, quanto il diritto degli Opponenti a vedere ridotti i danni derivati dall’illecito comportamento della Banca stessa.
Invero, la Parte opposta, pur consapevole della realtà fattuale e della contestazione del credito da parte degli odierni Opponenti, si è ben guardata dal modificare in corso di giudizio la segnalazione de qua.
(…) La domanda delle Parti opponenti va integralmente accolta e, per l’effetto, va revocato e caducato l’opposto decreto ingiuntivo, determinando la regolamentazione delle spese di giudizio che seguono la soccombenza di Parte opposta.
Non solo, ma va condannata la Parte opposta al risarcimento del danno – ritenuto in re ipsa – per la illegittima segnalazione in Centrale Rischi, pregiudizievole per gli Opponenti, liquidandolo equitativamente in euro 20.000,00”.
SINTESI DELL’ARTICOLO: Risarcimento del danno da illegittima segnalazione
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