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Tribunale di Avellino, 23 maggio 2025, ordinanza:
“Poiché l’operazione nella specie autorizzata dalla banca è consistita, secondo quanto documentato dalla stessa banca, nella concessione di un “fido provvisorio” ovvero di un “fido temporaneo”, appare contraria all’obbligo di buona fede la condotta della banca convenuta che, dopo aver sostanzialmente accordato al cliente un nuovo “fido”, sia pure “provvisorio” o “temporaneo”, abbia effettuato una segnalazione alla Centrale Rischi che ha comportato l’indicazione di un dato equivalente a quello che sarebbe risultato in presenza di uno sconfinamento non autorizzato del precedente fido (…)
(…) Alla luce di tali considerazioni, merita accoglimento la tutela d’urgenza con conseguente ordine a parte resistente di correggere le segnalazioni operate in danno della ricorrente alla C.R. della Banca d’Italia ed alla CRIF.
(…) Accoglie il reclamo e, a modifica dell’ordinanza reclamata, accoglie la domanda cautelare di rettifica della segnalazione operata;”.
Sintesi dell’articolo: Cancellazione segnalazione in Centrale Rischi


