Tribunale di Ortona e contratti bancari, art. 117 TUB, Assenza del piano di ammortamento, nullità per indeterminatezza art. 1346 cc, omessa consegna del piano di ammortamento, indeterminatezza mutuo, indeterminatezza ammortamento alla francese, anatocismo bancario, usura bancaria, capitalizzazione composta su mutuo alla francese, perizia econometrica mutuo Milano, commercialista professionista esperto in contenzioso bancario Milano, ricalcolo ai tassi BOT, mancata pattuizione degli interessi convenzionali
Tribunale di Chieti, sezione distaccata di Ortona, sentenza n. 48 del 20 aprile 2026:
“Va, invece, accolta la doglianza concernente l’omessa consegna del piano di ammortamento.
La giurisprudenza (si vedano le già citate Cass. Sez. 1 – , Ordinanza n. 7382 del 19/03/2025 e Sez. U – , Sentenza n. 15130 del 29/05/2024), ha ribadito che in tema di mutuo bancario con piano di ammortamento alla francese standardizzato a tasso variabile, non si determina alcuna capitalizzazione degli interessi perché la quota di interessi di ogni rata viene egualmente calcolata, come nel mutuo a tasso fisso, sul debito residuo del periodo precedente, costituito dalla quota capitale ancora dovuta, detratto l’importo già pagato in linea capitale con le rate precedenti, né vi è alcuna violazione degli obblighi di trasparenza contrattuale, laddove il piano di ammortamento riporti la chiara e inequivoca indicazione dell’importo erogato, della durata del prestito, del tasso di interesse nominale (TAN) ed effettivo (TAEG), della periodicità (numero e composizione) delle rate di rimborso con la loro ripartizione per quote di capitale e di interessi (…)
Nel caso di specie manca, effettivamente, il riparto delle rate per capitali ed interessi.
Alla luce di quanto sopra, deriva – anche in questo caso – la nullità per indeterminatezza ex art. 1346 c.c. dell’oggetto della pattuizione relativa agli interessi convenzionali, con conseguente necessità di sostituire in luogo del tasso indeterminato effettivamente pattuito il tasso risultante dalla clausola sostitutiva di cui all’art. 117, comma 7, TUB.
In conclusione, le domande attoree vanno accolte con riferimento a tale censura.
Parte attrice va, dunque, condannata al pagamento della somma di € 10.112,00 (12.744 – 2632 per rate versate), oltre interessi ex art. 117, comma 7, TUB dal 1.2.2021 al soddisfo;
(…) Definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione:
1) Accoglie l’opposizione e, per l’effetto, revoca il decreto ingiuntivo”.
SINTESI DELL’ARTICOLO: Assenza del piano di ammortamento
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