Tribunale di Bologna e mutuo, mutuo non costituisce titolo esecutivo ex art. 474 c.p.c., perizia econometrica mutuo, commercialista esperto in contenzioso bancario, analisi mutuo, perizia a difesa da decreto ingiuntivo
Tribunale di Bologna, 11 gennaio 2026:
Nel caso di specie, l’atto notarile posto a fondamento dell’esecuzione all’art. 5 (cfr. doc. n. 3 di parte attrice) subordina l’erogazione della somma di denaro a determinati adempimenti da parte del mutuatario (ossia consegna di:
a) polizza assicurativa contro i rischi incendio, scoppio, fulmine;
b) tre copie autentiche del contratto, di cui una in forma esecutiva;
c) nota di iscrizione ipotecaria) ed alla verifica sulla “libertà, proprietà e disponibilità degli immobili ipotecati” ovvero che “non siano risultate formalità pregiudizievoli iscritte o trascritte precedentemente all’iscrizione accesa a favore della Cassa Mutuante”.
(…) Il tenore letterale del contratto induce a ritenere che la messa a disposizione delle somme è prevista solo all’esito dell’espletamento degli incombenti formali descritti nel contratto.
A fronte della convergenza interpretativa delle clausole citate in ordine al momento di erogazione delle somme, nessun rilievo pare potersi attribuire alla quietanza, prestata dichiaratamente “ora per allora”, né all’inserimento di alcune delle condizioni di effettiva erogazione (consegna dei documenti indicati all’art. 5) tra i motivi di risoluzione del contratto (art. 12 mutuo), perché tale pattuizione sembrerebbe esclusivamente dare rilievo al termine entro cui i documenti devono essere presentati (60 giorni dalla stipula).
Del resto, l’ammortamento decorre dal primo giorno del mese successivo all’effettiva erogazione (data da cui spettano invece gli interessi di preammortamento).
La fattispecie in esame, dunque, differisce da quella esaminata di recente dalle Sezioni Unite della Cassazione di contratto di mutuo contenente la contestuale pattuizione di costituire in deposito o pegno irregolari la somma mutuata e l’obbligo del mutuante di svincolarla direttamente al verificarsi di quanto convenuto (Cass. Sez. U., 06/03/2025, n. 5968), poiché nel contratto di mutuo posto in esecuzione difetta la disponibilità giuridica della somma mutuata.
Lo stesso, pertanto, non costituisce valido titolo esecutivo ex art. 474 c.p.c.
(…) Nella fattispecie appare superfluo esaminare la questione, atteso che – come osservato anche dall’attore – la nullità invocata attiene al più ai contratti stipulati a valle dell’intesa ritenuta illecita. Il contratto di mutuo oggetto di causa, invece, precede l’intesa illecita sanzionata dalla Commissione Europea (che peraltro fa riferimento a istituti di credito differenti rispetto al soggetto mutuante) che, quindi, non ha alcun rilievo nella fattispecie.
La domanda riconvenzionale può pertanto essere accolta e, per l’effetto, va condannato al pagamento della somma di € 14.385,40, oltre agli interessi convenzionali di mora dal 6/10/2023 al saldo”.
SINTESI DELL’ARTICOLO: Mutuo e titolo esecutivo
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