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Tribunale di Brindisi, sentenza n. 1543 del 21/11/2025:
“Orbene, mutata mutandis, lo stesso principio interpretativo deve ritenersi applicabile per quanto concerne i titoli di formazione negoziale.
Peraltro, una conclusione diversa, ovvero che diversificasse, per le due ipotesi, la logica di ricostruzione del titolo esecutivo, sarebbe in contrasto con il principio di eguaglianza ex art. 3 Cost., oltre che con quello di ragionevolezza che, nato dall’alveo proprio del primo, ha finito per acquisire autonomia operativa e valenza generale.
Pertanto, si deve ritenere che, in talune ipotesi, siano configurabili dei titoli esecutivi c.d. negoziali, per così dire “complessi o compositi”, derivanti dalla combinazione di una pluralità di atti e che, in dette ipotesi, in ogni caso, devono essere soddisfatti due requisiti:
1) l’atto (nella fattispecie unisussistente) ovvero i plurimi atti in cui si articola la fattispecie complessa devono essere rivestiti dalla forma pubblica o almeno della scrittura privata autenticata;
2) l’essere la datio non solo programmata ma anche effettiva al di là delle modalità con cui venga attuata. L’elemento scriminante è, dunque, la forma pubblica o almeno quella della scrittura privata autenticata.
Del resto le oscillazioni interpretative con riguardo alla configurabilità della fattispecie del titolo esecutivo “complesso o a formazione progressiva” anche con riguardo al titolo di formazione negoziale, sembrano destinate a sopirsi con il sopra delineato orientamento della Suprema Corte con riguardo al “mutuo condizionato” (da distinguersi come già detto in precedenza dalla diversa fattispecie del “mutuo c.d. cauzionato”) per il quale ai fini della sussistenza del valido titolo esecutivo ex art. 474 c.p.c. è necessaria l’unione dell’originario rogito notarile di mutuo con il successivo atto di effettiva traditio del denaro al mutuatario che deve rivestire sempre la forma dell’atto pubblico o della scrittura autenticata ex art. 474 co 2, nn. 2) e 3) c.p.c.
Sotto tale profilo, dovrebbe conseguire l’idoneità della cessione ex art. 1260 e ss c.c. – in quanto vicenda negoziale, implicante la successione a titolo particolare nella posizione creditoria-attiva dell’istituto di credito mutuante – a porsi quale componente strutturale e funzionale di un titolo esecutivo negoziale.
Ciò sempre che rivesta la particolare forma qualificata prescritta dalla norma codicistica (atto pubblico o scrittura privata autenticata).
Tornando al caso di specie, come già detto in precedenza, le cessionarie interventrici, invocando in via esecutiva direttamente il contratto di mutuo nominativamente intestato all’istituto bancario cedente (non hanno prodotto l’atto pubblico o la scrittura privata autenticata della cessione in blocco in questione, né un estratto di detto contratto di cessione, né qualsivoglia altro documento autenticato da notaio o da altro pubblico ufficiale, prescritto sotto il profilo formale dall’art. 474 comma 2 nn. 2 e 3 c.p.c. ai fini della configurabilità di un titolo esecutivo negoziale complesso.
Tale omissione – in assenza di provvedimento giudiziale atto a sostituire il titolo negoziale con quello giudiziale contemplato dall’art. 474 comma 2 n. 1) c.p.c. presupponente l’accertamento da parte del Giudice della cognizione dell’effettiva titolarità del credito in capo alle medesime – determina l’insussistenza, all’attuale stato degli atti, di un valido titolo esecutivo in favore di entrambe le cessionarie”.
SINTESI DELL’ARTICOLO: Validità del mutuo come titolo esecutivo
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