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Il Tribunale di Treviso, 15 settembre 2022 stabilisce:
“Orbene da quanto detto, trae conferma il principio di diritto secondo cui l’autorità del giudicato spiega i suoi effetti non solo sulla pronuncia esplicita della decisione, ma anche sulle ragioni che ne costituiscono, sia pure implicitamente, il presupposto logico-giuridico, e che trova applicazione anche in riferimento al decreto ingiuntivo di condanna al pagamento di una somma di denaro, il quale, ove non sia proposta opposizione, acquista efficacia di giudicato non solo in ordine al credito azionato, ma anche in relazione al titolo posto a fondamento dello stesso, precludendo in tal modo ogni ulteriore esame delle ragioni addotte a giustificazione della relativa domanda.
Nella fattispecie la formazione del giudicato, che è derivata dalla mancata opposizione al decreto ingiuntivo n. 1013/11 R.G. 2799/11, fa stato tra le parti e i loro aventi causa, secondo la lettera dell’art. 2909 c.c., come tempestivamente eccepito dalla resistente nell’atto di costituzione.
La formazione del giudicato preclude in particolare ogni possibile riesame delle domande di accertamento della nullità del contratto di fideiussione, su cui si fondava la richiesta, poi azionata in via monitoria, e ciò- si noti- anche qualora si ritenesse condivisibile l’orientamento dottrinale più restrittivo, perché “il petitum” di cui al decreto ingiuntivo non opposto, non è stato frazionato”.



