Contratti bancari – prescrizione – saldo ricalcolato – Saldo rettificato e rimessa solutoria – anatocismo – rimesse solutorie e rimesse ripristinatorie – art. 1194 c.c. – perizia econometrica – perizia giurimetrica
La Suprema Corte di Cassazione, sentenza n. 3858 del 15 febbraio 2021, ribadisce che nel saldo rettificato la rimessa solutoria paga, esclusivamente, gli interessi legittimi (semplici).
Alcuni estratti della sentenza:
(…) “come già evidenziato da questa Corte (Cass.n. 9141/2020), al fine di verificare se un versamento abbia avuto natura solutoria o ripristinatoria, occorre previamente eliminare tutti gli addebiti indebitamente effettuati dall’istituto di credito e conseguentemente rideterminare il reale saldo del conto”.
(…) “Ove sia stato proprio l’addebito degli interessi, come sopra quantificati, a determinare il superamento del limite del fido, rivestirà funzione solutoria solo quella parte di rimessa pari alla differenza tra lo “scoperto” ed il limite del fido e potrà provvedersi all’imputazione del pagamento ex art. 1194 comma 2° limitatamente a questa parte.
Nel caso, invece, in cui l’annotazione degli interessi avvenga su un conto che presenti un passivo che rientri nei limiti dell’affidamento e neppure la stessa annotazione determini il superamento di tale limite, la successiva rimessa avrà una mera funzione ripristinatoria della provvista e non potrà mai provvedersi ad un’imputazione ex art. 1194 comma 2° cod. civ., difettando l’indefettibile presupposto del “pagamento”.”



