Contratti bancari – Giudice di Pace di Roma – Rimborso dei costi fissi Lexitor – rimborso dei costi up front – anatocismo bancario, perizia econometrica mutuo, contenzioso bancario
Il Giudice di Pace di Roma (14 aprile 2021) ha condannato la IBL Banca alla restituzione dei costi non maturati del finanziamento estinto anticipatamente nel 2011 e, di conseguenza, alla restituzione della somma di € 3.885,92.
Il GDP ha ribadito il diritto del consumatore alla riduzione del costo totale del credito in caso di rimborso anticipato del credito, inclusi tutti i costi posti a carico del consumatore, compresi quelli maturati successivamente.
Il Giudice ha chiarito che la sentenza Lexitor “ha natura dichiarativa e le sue conseguenze investono anche i contratti stipulati in data anteriore alla pronuncia della stessa, per cui il diritto al rimborso deve estendersi a tutti rapporti “non esauriti”, cioè a tutti i rapporti per i quali non sia intervenuta prescrizione, decadenza o passaggio in giudicato di sentenze inerenti all’estinzione anticipata”.
La Direttiva 23/8/2008 n. 2008/48 stabilisce che “il consumatore ha il diritto di adempiere in qualsiasi momento, in tutto o in parte, agli obblighi che gli derivano dal contratto di credito.
In tal caso, egli ha diritto ad una riduzione del costo totale del credito, che comprende gli interessi e i costi dovuti per la restante durata del contratto”.
L’art. 125 sexies TUB dispone, che “il consumatore può rimborsare anticipatamente in qualsiasi momento, in tutto o in parte, l’importo dovuto al finanziatore.
In tale caso il consumatore ha diritto a una riduzione del costo totale del credito, pari all’importo degli interessi e dei costi dovuti per la vita residua del contratto”.
Sintesi dell’articolo: Rimborso dei costi fissi Lexitor



