Corte di Cassazione e contratti bancari, Ingiustificato arricchimento o Ripetizione di indebito, perizia econometrica mutuo Milano, commercialista professionista esperto in contenzioso bancario, anatocismo bancario
Corte di Cassazione, ordinanza n. 4950 del 05 marzo 2026:
“(…) «la ripetibilità è condizionata dal contenuto della prestazione e dalla possibilità concreta di ripetizione, secondo le regole dell’art. 2033 e ss. cod. civ., operando altrimenti, ove ne sussistano i presupposti, in mancanza di altra azione, l’azione generale di arricchimento prevista dall’art. 2041 c.c.» (Cass., sez. 3, 15/04/2010, n. 9052; Cass., sez. 1, 08/11/2005, n. 21647; Cass., sez. L, 09/12/2016, n. 25270).
(…) «l’azione di indebito oggettivo ex art. 2033 cod. civ. ha carattere restitutorio e non, come l’azione di arricchimento senza causa, di reintegrazione dell’equilibrio economico».
(…) «la qualificazione dell’azione come di ripetizione di indebito presuppone pur sempre una prestazione positiva (un facere o un dare) in precedenza indebitamente eseguita dal solvens, vale a dire da chi agisce ex art. 2033 cod. civ.».
(…) «l’azione di ripetizione di indebito non può prescindere dall’esecuzione di una prestazione di dare o di facere suscettibile di restituzione, cosicché qualora la prestazione sia invece irripetibile residua, ove ne ricorrano i presupposti, la sola azione di ingiustificato arricchimento ex art. 2041 cod. civ., che assolve alla funzione, in base ad una valutazione obbiettiva, di reintegrazione dell’equilibrio economico (Cass., sez. 3, 05/06/2020, n. 10810)»”.
SINTESI DELL’ARTICOLO: Ingiustificato arricchimento o Ripetizione di indebito
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