Tribunale di Roma e fideiussioni, Nullità delle fideiussione omnibus, perizia econometrica mutuo, perizia opposizione all’esecuzione, difesa dalle banche, anatocismo mutuo alla francese, commercialista professionista esperto in contenzioso bancario
Tribunale di Roma, 25 febbraio 2026:
“L’opposizione è fondata e merita, pertanto, accoglimento. Ritiene il Collegio assorbente di ogni altro motivo di opposizione proposto dalla parte opponente la circostanza che il contratto di fideiussione omnibus per cui è causa sia affetto da nullità parziale, con specifico riferimento alle clausole individuate ai punti 2, 6 e 8, e che la ricorrente sia decaduta dal diritto di agire nei confronti della garante, avendo proposto la domanda oltre il termine previsto dall’art. 1957 c.c.
(…) Accertata, pertanto, la conformità delle clausole individuate agli artt. 2, 6 e 8 del contratto di fideiussorio sottoscritto dall’ingiunta a quelle contenute nello schema predisposto dall’ABI oggetto del provvedimento della Banca d’Italia, in accoglimento della domanda dell’opponente deve Controparte_4 dichiararsi la nullità parziale della fideiussione omnibus rilasciata dalla medesima in data 16 aprile 2008 in favore della…
Osserva inoltre il Collegio che la circostanza che la garanzia fosse stata rilasciata a distanza di tempo dal compimento dei riferiti accertamenti da parte della Banca d’Italia, non consenta di escludere che l’utilizzo da parte della Banca del medesimo schema frutto dell’intesa illecita a suo tempo raggiunta fosse stato comunque attuativo di essa.
L’opponente ha poi tempestivamente eccepito la decadenza della creditrice dal diritto di agire nei suoi confronti, avendo promosso l’azione oltre il termine previsto dall’art. 1957 c.c., posta l’applicabilità di quest’ultimo, attesa la declaratoria di nullità della clausola derogatoria.
In particolare, risulta che dopo essersi limitata all’invio di una missiva, in data 15 dicembre 2016 (all. 11 fasc. monitorio), l’attrice abbia chiesto l’emissione del decreto ingiuntivo solo nel 2022, dunque ben oltre il termine di cui all’art. 1957 c.c.
(…) Il Tribunale di Roma – Sezione Specializzata in materia di Impresa, definitivamente pronunciando, – accoglie l’opposizione e per l’effetto, revoca il decreto ingiuntivo opposto;
– in accoglimento della domanda formulata dall’opponente, dichiara la nullità parziale della fideiussione omnibus rilasciata dall’opponente in favore della…”.
SINTESI DELL’ARTICOLO: Nullità delle fideiussione omnibus
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