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Tribunale di Bari, 11 maggio 2026, sentenza n. 2866:
“Tale orientamento si fonda sul dato letterale dell’art. 119, comma 4, TUB, che nel porre il limite decennale, si riferisce espressamente alla “copia della documentazione inerente a singole operazioni” e non ai documenti sintetici (estratti conto e scalari) che sono invece espressamente menzionati nei primi due commi della medesima norma.
Nello stesso senso, si è ritenuto che il limite decennale non possa essere riferito neppure al contratto di conto corrente bancario o di apertura di credito, che non costituiscono documentazione contabile ma rappresentano la fonte della disciplina dei rapporti obbligatori tra le parti, e la prova scritta richiesta ad substantiam dell’esistenza del rapporto ai sensi dell’art. 117 commi 1 e 3 TUB (cfr. Trib. Santa Maria Capua Vetere, sent. n. 759 del 5 marzo 2025).
Tale orientamento è stato condiviso anche da questo Tribunale con ordinanza del 7 ottobre 2020 (…).
Pertanto, alla luce di tale indirizzo interpretativo, cui questo Giudice ritiene di aderire, il limite decennale previsto dall’art. 119, comma 4, TUB si applica anche agli estratti conto e scalari, con la conseguenza che la banca non é tenuta alla consegna di estratti conto e scalari relativi a periodi antecedenti ai dieci anni dalla richiesta formulata dal cliente.
Nel caso di specie, la richiesta stragiudiziale & stata formulata in data 23 aprile 2018, sicché la banca é tenuta alla consegna degli estratti conto e scalari relativi al periodo dal 23 aprile 2008 alla chiusura dei rapporti (avvenuta nel 2016).
(…) Per quanto innanzi detto, dunque, la richiesta di consegna di tale documentazione non & esigibile, essendo riferita a un periodo ampiamente eccedente i dieci anni anteriori alla richiesta ex art. 119 TUB.
Peraltro, dagli atti risulta che la banca ha dichiarato di non essere più in possesso di tali documenti, dichiarazione verificata in sede esecutiva, nel procedimento promosso ex art. 610 c.p.c.
Infatti, all’esito delle operazioni demandate all’ausiliario del G.E., é stata accertata la impossibilita materiale di reperire la documentazione residua, con conseguente estinzione del procedimento esecutivo per impossibilita dell’adempimento (cfr. verbale dell’udienza dell’8.1.2025 dinanzi al G.E.)”.
SINTESI DELL’ARTICOLO: Limite decennale per la consegna della documentazione
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