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Tribunale di Ivrea, ordinanza del 18 marzo 2026:
“In particolare, ad avviso di questo giudice non esiste la figura tipica del “coobbligato”, ovverosia del soggetto che, pur non essendo parte del contratto principale né garante, sarebbe comunque responsabile in solido dell’adempimento delle obbligazioni della parte contrattuale.
In altri termini, non appare essere prevista dall’ordinamento la qualità del coobbligato in un contratto ex se, di soggetto che cioè pur non essendo parte, e quindi non essendo titolare degli effetti di esso, assumerebbe, senza assumere la qualità di fideiussore, l’obbligo di garantire l’adempimento altrui.
In tal caso, infatti, ricorre necessariamente la figura tipica della fideiussione, con conseguente applicazione della relativa disciplina.
Sul punto si rinvia ex art. 118 disp. att. c.p.c. alle pronunce prodotte dall’opponente (docc. 2-4 ).
In tale contesto, l’eccezione ex art. 1957 c.c. sollevata dall’opponente appare assistita da fumus boni iuris, considerato che il credito appare essere passato a sofferenza nel 2020 e il decreto ingiuntivo è stato richiesto e ottenuto nel 2025”.
SINTESI DELL’ARTICOLO: Fideiussione contratti bancari
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