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Corte di Cassazione, 11 giugno 2026, Ordinanza n. 19348:
La determinabilità del tasso variabile e i requisiti essenziali della clausola Euribor
Nota a Cass. civ., Sez. II, Ordinanza 11 giugno 2026, n. 19348:
La determinabilità del tasso variabile e i requisiti essenziali della clausola Euribor, tra TAN implicito e “days count convention”.
- Introduzione:
La vicenda processuale e i motivi di ricorso.
L’ordinanza in commento, emessa dalla Seconda Sezione Civile della Corte di Cassazione, interviene nuovamente sul tema, centrale e costantemente dibattuto, della validità delle clausole di determinazione degli interessi nei contratti di finanziamento a tasso variabile (Ordinanza Cass.2° Sez.Civile n. 19348 del 11.06.26).
La pronuncia offre un’importante occasione per consolidare alcuni principi in materia di trasparenza bancaria e per affinare i criteri di valutazione della determinatezza dell’oggetto contrattuale, con particolare riferimento all’indicizzazione al parametro Euribor.
La controversia trae origine dall’opposizione a un decreto ingiuntivo promossa da un garante, il quale lamentava la nullità del contratto di finanziamento a tasso variabile per violazione degli artt. 1346 c.c. e 117 del Testo Unico Bancario (TUB).
In primo grado, il Tribunale di Milano accoglieva parzialmente l’opposizione, ravvisando la nullità per mancata indicazione del Tasso Annuo Nominale (TAN) a fronte della sola presenza dell’Indicatore Sintetico di Costo (ISC).
La Corte d’Appello, in riforma della decisione, rigettava invece l’opposizione, ritenendo il contratto valido sia perché l’ISC poteva considerarsi idoneo a determinare il costo del credito, sia perché il TAN era comunque desumibile matematicamente dal piano di ammortamento allegato.
Avverso tale sentenza, la parte garante proponeva ricorso per cassazione articolato in tre motivi, incentrati sulla violazione dell’art. 117 TUB per mancata indicazione del TAN e sull’indeterminatezza del tasso variabile per omessa specificazione di elementi essenziali quali lo spread, la base di rilevazione dell’Euribor e la c.d. days count convention.
- La decisione della Suprema Corte: l’approdo a una determinatezza “bifasica”
La Corte di Cassazione, con una motivazione attenta e analitica, giunge a una soluzione che distingue nettamente la questione della determinabilità del TAN da quella della determinatezza della componente variabile del tasso.
2.1. La validità del TAN “implicito” ma determinabile
Sul primo motivo, la Corte rigetta la censura, consolidando un orientamento pragmatico già emerso in precedenti pronunce (Sez. Seconda Civile, Ordinanza n. 19348 del 11/06/2026).
Pur ribadendo la distinzione concettuale e funzionale tra TAN (prezzo del denaro) e TAEG/ISC (indicatore di costo complessivo), e confermando che è il primo a costituire il “tasso d’interesse” la cui indicazione è richiesta a pena di nullità dall’art. 117, comma 4, TUB, la Corte esclude che tale indicazione debba essere necessariamente numerica ed esplicita.
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Fonte: avvocatoandreani.it
SINTESI DELL’ARTICOLO: Rilevazione del tasso Euribor indeterminata
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