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Tribunale di Milano, 15 gennaio 2026, sentenza n. 621:
“Per costante giurisprudenza, infatti, gli elementi identificativi del contratto sono la “res litigiosa” ed il nuovo regolamento di interessi che, attraverso le reciproche concessioni, viene a sostituirsi a quello precedente, cui si riconnetteva la lite o il pericolo di lite.
Pertanto, non vale generalmente ad integrare una transazione l’accordo nel quale non emerge la volontà delle parti di comporre una lite, né si faccia riferimento ad alcun genere di contrasto nemmeno potenziale tra le parti e, di contro viene unicamente manifestata la volontà del debitore di pagare il dovuto, domandando la dilazione della scadenza del debito riconosciuto, in quanto tale ultimo negozio integra una semplice ricognizione di debito cui accede un accordo (parzialmente) modificativo del rapporto contrattuale fondamentale dal quale origina il credito”.
SINTESI DELL’ARTICOLO: Il piano di rientro non costituisce transazione – diritto di contestare il contratto di finanziamento anche dopo il piano di rientro
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