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Corte di Cassazione, 21.05.2025, ordinanza n. 13666:
“La decisione della Corte territoriale risulta invece in contrasto con tale principio, nel momento in cui la Corte medesima ha ritenuto di attribuire valenza integrativa dell’originario contratto di conto corrente ad una scrittura contenente una mera ricognizione di debito accompagnata da un piano di rientro, omettendo in tal modo di considerare che proprio il carattere meramente ricognitivo della scrittura rendeva quest’ultima del tutto inidonea a sostituire le originarie pattuizioni del contratto di conto corrente e, conseguentemente, a precludere per il correntista la possibilità di contestare successivamente la nullità delle clausole del contratto medesimo, per difetto di forma scritta.
(…) Conclusioni
In conclusione, alla luce delle considerazioni che precedono:
a) il ricorso R.G. … • deve essere accolto limitatamente al quinto e settimo motivo di ricorso, inammissibili i motivi dal primo al quarto ed assorbiti sesto ed ottavo motivo;
b) il ricorso R.G. … deve essere dichiarato inammissibile.
Conseguentemente, deve disporsi la cassazione con rinvio alla Corte d’appello di Salerno, in diversa composizione, la quale, nel pronunciarsi nuovamente in conformità ai principi qui richiamati, provvederà altresì a regolare le spese anche del presente giudizio di cassazione, essendo stato accolto il ricorso avverso la sentenza non definitiva.
Stante il tenore della pronuncia relativa al ricorso rubricato al n. R.G. va dato atto, ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater D. P. R. n. 115/02, della “sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto”, spettando all’amministrazione giudiziaria verificare la debenza in concreto del contributo, per la inesistenza di cause originarie o sopravvenute di esenzione dal suo pagamento (Cass. Sez. U, Sentenza n. 4315 del 20/02/2020)”.
SINTESI DELL’ARTICOLO: Riconoscimento del debito e piano di rientro
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