Corte d’Appello di Brescia e banche, Contratti bancari e titolo giudiziale, perizia mutuo, interessi legali, art. 1284 c.c., perizia econometrica banche, interessi moratori, esclusione, esperto in contenzioso bancario, anatocismo bancario, perizia econometrica mutuo Milano
Corte d’Appello di Brescia, 02 aprile 2025, sentenza n. 360:
“La Suprema Corte ha, quindi, ritenuto che <<In tema di esecuzione forzata fondata su titolo esecutivo giudiziale, il diritto del creditore di procedere per l’importo di interessi a un tasso superiore a quello previsto dall’art. 1284, comma 1, c.c., nel caso in cui il titolo contenga semplicemente il riferimento alla debenza degli “interessi legali”, resta escluso non solo nel caso in cui in sede di cognizione è stata (esplicitamente o implicitamente) negata l’applicabilità della norma di cui all’art. 1284, comma 4, c.c. (o di altra norma di legge che preveda interessi ad un tasso maggiore di quello previsto dall’art. 1284, comma 1, c.c.), ma anche nel caso in cui sia stato semplicemente omesso ogni accertamento sul punto per mancanza di domanda e/o anche in conseguenza di una eventuale omessa pronuncia del giudice della cognizione>> (Cass. 19015/2024).
3.2. Nel caso di specie il titolo giudiziale in forza del quale è stato intimato il precetto contiene la statuizione di condanna dell’istituto bancario al pagamento della “somma di € 52.389,37, oltre interessi legali dalla domanda al saldo”, mentre manca alcun accertamento dei presupposti per il riconoscimento degli interessi nella maggior misura di cui all’art. 1284 quarto comma cod.proc.civ.
Non vi è quindi la possibilità per il giudice della opposizione di interpretare il titolo nei termini in cui l’ha fatto il Giudice di primo grado, valutando la natura del credito;
infatti <<La condanna al pagamento degli interessi di mora nella misura prevista dall’art. 1284, comma 4, c.c. non è un effetto naturale della sentenza, ma esige una statuizione ad hoc, essendo necessario che il giudice accerti, in primo luogo, se il credito dedotto in giudizio rientra tra quelli per i quali è consentita la produzione di interessi maggiorati e, in secondo luogo, che le parti non ne abbiano stabilito pattiziamente la misura, e, infine, il momento in cui è proposta la domanda, dal quale farli decorrere”.
SINTESI DELL’ARTICOLO: Contratti bancari e titolo giudiziale
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