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Rigettato il ricorso dell’avvocato che si era sospeso volontariamente dall’Albo per evitare il provvedimento di cancellazione (Cass. SS.UU. 9545/2021).
L’avvocato, dipendente pubblico a tempo parziale, va cancellato dall’Albo per incompatibilità.
All’esito di una lunga battaglia iniziata nel 2007 e conclusa con la sentenza della Corte di Cassazione, Sezioni Unite, del 12 aprile 2021 n. 9545 (testo in calce), il legale è stato definitivamente cancellato dall’Albo professionale.
Nelle sue difese, egli sosteneva che il provvedimento corretto da adottare fosse la sospensione, come accade in ipotesi peculiari, si pensi alla nomina a Presidente del Consiglio o a Ministro.
In tali circostanze, infatti, l’avvocato non viene cancellato, ma solo sospeso.
Ebbene, secondo la pronuncia in esame, l’esercizio della professione forense è incompatibile con qualsiasi attività di lavoro subordinato anche se con orario limitato.
L’istituto della sospensione volontaria è inapplicabile a coloro che siano privi dei requisiti per l’iscrizione all’Albo.
La presenza dell’incompatibilità comporta l’assenza di uno dei requisiti necessari alla permanenza nell’Albo, pertanto, la cancellazione è giustificata.
Sintesi dell’articolo: Cancellazione dall’albo per l’Avvocato dipendente



