Tribunale di Napoli Nord e contratti bancari, opposizione preventiva ex art. 615, irregolarità notifica decreto ingiuntivo, Inammissibilità, commercialista professionista esperto in contenzioso bancario, perizia econometrica mutuo Milano, anatocismo mutuo alla francese, opposizione all’esecuzione, motivi di merito relativi a fatti anteriori alla formazione del titolo
Tribunale Napoli Nord, 26 Gennaio 2026:
“rilevato che, nel caso di specie, la notifica del decreto ingiuntivo a è perfezionata ex art. 140 c.p.c.; Claudio si ritenuto, sulla base della giurisprudenza sopra richiamata, che la notifica del decreto ingiuntivo non può considerarsi inesistente e che, dunque, l’opposizione all’esecuzione è inammissibile, dal momento che eventuali vizi della notifica andavano fatti valere con l’opposizione tardiva a decreto ingiuntivo ai sensi dell’art. 650 c.p.c.; ritenuto che le doglianze contenute nell’atto di opposizione sono inammissibili nella presente sede; ritenuto, infatti, che attraverso l’opposizione all’esecuzione instaurata sulla base di una sentenza o di un provvedimento giudiziale esecutivo non possono essere dedotti motivi di merito inerenti a fatti anteriori alla formazione del titolo (cfr. Cass. 7 febbraio 2011, n. 3850);
(…) rilevato, nel caso di specie, che le contestazioni sollevate attengono a fatti anteriori alla formazione del titolo esecutivo giudiziale e che, dunque, potevano essere unicamente fatti valere nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo; ritenuto, pertanto, che non sussistono i gravi motivi per concedere la chiesta sospensiva; viste le richieste delle parti e ritenuta la causa matura per la decisione;
P.Q.M.
Rigetta l’istanza di sospensione dell’efficacia esecutiva del titolo”.
SINTESI DELL’ARTICOLO: Irregolarità notifica decreto ingiuntivo
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