Tribunale di Firenze – contratti bancari – fideiussioni e contratto autonomo di garanzia – a prima richiesta” o “senza riserva – perizia econometrica – perizia giurimetrica – perizia mutuo – perizia conto corrente – perizia leasing – Anatocismo, anatocismo bancario, perizia econometrica mutuo, contenzioso bancario, interessi anatocistici, interesse bancario, atto di pignoramento verso terzi, perizia econometrica, perizia econometrica Milano, anatocismo mutuo alla francese, analisi leasing, perizia econometrica conto corrente, perizia carta revolving, anatocismo e usura carta revolving, analisi euribor indeterminato e manipolato, indeterminatezza mutuo Barclays indicizzato al franco svizzero, perizia derivati finanziari SWAP IRS, perizia mutuo Barclays
Secondo il Tribunale di Firenze, sentenza n. 2815 del 15 dicembre 2020, ai fini della connotazione del negozio quale contratto autonomo di garanzia, è l’introduzione delle clausole “a prima richiesta” o “senza riserva” ovvero “senza eccezioni“, derogatorie del regime normativo tipico della fideiussione, a ricondurre incontrovertibilmente la cauzione che le contiene alla categoria del contratto autonomo di garanzia.
La presenza, dunque, di clausole di questo genere vale di per sé a qualificare il negozio de quo come contratto autonomo di garanzia in quanto incompatibile con il principio di accessorietà che caratterizza, invece, la fideiussione.
Sintesi dell’articolo: Fideiussioni e contratto di garanzia
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