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9 Settembre 2026

Corte d’Appello di Roma, 13/04/2026: Derivati finanziari: Mark to market

Studio Caliendo
martedì, 01 Settembre 2026 / Published in Derivati Finanziari

Corte d’Appello di Roma, 13/04/2026: Derivati finanziari: Mark to market

Misura dell’alea del derivato finanziario

Corte d’Appello di Roma e derivati finanziari IRS, misura dell’alea del derivato finanziario, perizia econometrica derivati IRS-SWAP, commercialista specializzato in contenzioso bancario, mark to market, indeterminatezza del contratto di derivato finanziario IRS – SWAP, derivato Collar, scenari probabilistici definiti e determinati, indeterminatezza del mark to market, MtM, costi occulti

 

Corte d’Appello di Roma, 13 aprile 2026:

“Come hanno ritenuto le Sezioni Unite della Suprema Corte, in tema di interest rate swap, occorre accertare, ai fini della validità del contratto, se si sia in presenza di un accordo tra intermediario e investitore sulla misura dell’alea, calcolata secondo criteri scientificamente riconosciuti e oggettivamente condivisi.

Accordo che non si può limitare al mark to market, ossia al costo, pari al valore effettivo del derivato a una certa data, al quale una parte può anticipatamente chiudere tale contratto o un terzo estraneo all’operazione è disposto a subentrarvi, ma deve investire, altresì, gli scenari probabilistici e concernere la misura qualitativa e quantitativa della menzionata alea e dei costi, pur se impliciti, assumendo rilievo i parametri di calcolo delle obbligazioni pecuniarie nascenti dall’intesa, che sono determinati in funzione delle variazioni dei tassi di interesse nel tempo (cfr. Cass. civ., S.U., 12.5.2020, n. 8770, e quindi, più di recente, Cass. civ., Sez. I, ord. 17.2.2025, n. 4076).

Nel caso in esame la Banca odierna appellante non ha fornito la prova dell’indicazione di un mark to market veritiero; quello iniziale infatti, come risulta chiaramente dai conteggi operati dal CTU non era “par” ma era a svantaggio del cliente; non è stata poi versata dalla banca alcuna somma per colmare detto squilibrio (dato non contestato e comunque riscontrabile anche dall’indicazione “zero” alla voce commissioni).

Nella relazione peritale integrativa è stata quantificata la differenza articolatamente e condivisibilmente come segue:

“Quantificazione del MtM iniziale del contratto per cui è causa.

Una volta riscontrato che entrambi i consulenti hanno utilizzato il data-provider Bloomberg, al fine di determinare il MtM e di conseguenza i costi impliciti.

Tuttavia, i conteggi proposti si differenziano nella metodologia, in quanto il CTU di calcola la differenza tra i pagamenti imputabili alle parti nelle ipotesi contrattuali (subordinate all’andamento dell’Euribor), mentre il CT di B.N.L. fonda il proprio calcolo sui tassi delle opzioni CAP e FLOOR e Spread, ma senza subordinare i pagamenti delle parti all’andamento dell’Euribor. … pur nella differente metodologia applicata, i conteggi delle parti sono matematicamente corretti e fondati sulla medesima piattaforma.

Tuttavia il C.T.U. non può che considerare il calcolo operato dal consulente di più congruente rispetto al quesito posto, in quanto contempla tutte le casistiche e condizioni previste dal contratto.

Pertanto, a parere del C.T.U. il valore del MtM viene quantificato in Euro 82.924,19.

Inoltre si evidenzia che il valore del MtM calcolato da B.N.L. ammonta a Euro 72.457,28, inferiore di “soli” Euro 10.466,91 rispetto a quello sopra determinato”.

Come indicato a tale proposito in motivazione da Cass. 417/2025 e 7368/2024 richiamando la pronuncia delle SS.UU. 8770/2020 con principio cui il Collegio si attiene:

“L’importanza dei costi impliciti nasce…. dal fatto che l’occultamento del reale valore dello strumento finanziario è stato alternativamente considerato, nelle diverse prospettive ricostruttive che hanno trovato espressione in dottrina e in giurisprudenza, ora come un risultato non coerente con la causa del contratto, ora, come una condizione che rende indeterminabile l’oggetto di questo, ora come un inadempimento dell’intermediario agli obblighi informativi nei confronti dell’investitore: sicché la presenza dei detti costi potrebbe alternativamente rilevare sul piano genetico, determinando la nullità del contratto, oppure sulla dinamica attuativa del rapporto obbligatorio, traducendosi nella mancata osservanza, da parte dell’intermediario, dell’obbligo, posto dall’art. 23, lett. a), t.u.f., di «comportarsi con diligenza, correttezza e trasparenza per servire al meglio l’interesse del cliente»: con conseguente applicazione dell’apparato rimediale operante per il caso di inadempimento.

2.4. ― Una risposta, quanto al rimedio approntato dall’ordinamento a fronte del deficit informativo quanto ai costi impliciti e, più in generale, quanto ai contorni dell’alea che si correla ai flussi di pagamento propri dello swap, è stata in tempi relativamente recenti fornita, come è noto, dalle Sezioni Unite di questa Corte.

Queste hanno precisato che, in tema di interest rate swap, occorre accertare, ai fini della validità del contratto, se si sia in presenza di un accordo tra intermediario ed investitore sulla misura dell’alea, calcolata secondo criteri scientificamente riconosciuti ed oggettivamente condivisi: accordo che investe il mark to market, ossia il costo, pari al valore effettivo del derivato ad una certa data, al quale una parte può anticipatamente chiudere tale contratto od un terzo estraneo all’operazione è disposto a subentrarvi, ma che deve estendersi agli scenari probabilistici e concernere la misura qualitativa e quantitativa della menzionata alea e dei costi, pur se impliciti, assumendo rilievo i parametri di calcolo delle obbligazioni pecuniarie nascenti dall’intesa, che sono determinati in funzione delle variazioni dei tassi di interesse nel tempo (così Cass. Sez. U. 12 maggio 2020, n. 8770)”.

 

SINTESI DELL’ARTICOLO: Misura dell’alea del derivato finanziario

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