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20 Aprile 2026

Tribunale di Bologna, 17/11/2023, sentenza n. 2454: Derivati IRS: Banca condannata a restituire circa € 2.000.000

Studio Caliendo
venerdì, 10 Maggio 2024 / Published in Derivati Finanziari

Tribunale di Bologna, 17/11/2023, sentenza n. 2454: Derivati IRS: Banca condannata a restituire circa € 2.000.000

Omessa indicazione della capitalizzazione composta

Tribunale di Bologna – contratti bancari – Derivati – IRS – mark to market – Derivati IRS: indeterminatezza oggetto – mancata indicazione metodo di calcolo – indeterminatezza – nullità contratto – nullità – analisi derivati – perizia su derivati – perizia giurimetrica – perizia econometrica – perizia su derivato IRS – SWAP

Tribunale di Bologna, 17 novembre 2023, sentenza n. 2454:

“In sostanza la determinabilità dell’oggetto di un contratto di IRS e, quindi, la sua validità risiede appunto nella misurabilità quanto più oggettiva da parte dei contraenti dell’alea del contratto sulla base di criteri – ex ante già nella fase genetica del rapporto – riconosciuti e condivisi.

Secondo i principi generali in materia di invalidità si è poi affermato che “In tema di “interest rate swap”, la meritevolezza di tutela del contratto va apprezzata “ex ante”, non già “ex post”, non potendosi far dipendere la liceità del contratto dal risultato economico concretamente conseguito dall’investitore, né utilizzare il giudizio di meritevolezza a fini di un riequilibrio equitativo; ne consegue che, ai fini della validità del contratto ed indipendentemente dalla sua finalità di copertura (“hedging”) o speculativa, devono essere preventivamente conoscibili, ai fini della formazione dell’accordo in ordine alla misura dell’alea, gli elementi ed i criteri utilizzati per la determinazione del “mark to market”, in assenza del quale la causa del negozio resta sostanzialmente indeterminabile” (vedi tra le ultime Cass. Sez. 1, Ordinanza n. 32705 del 07/11/2022).

(…) se l’oggetto del contratto e, quindi, tutte le sue componenti devono essere determinate e determinabili, pena la nullità del contratto, sarà necessario che nel regolamento contrattuale sia indicato il metodo di calcolo di tale valore; in difetto, risolvendosi la quantificazione del MtM in una determinazione arbitraria di una delle parti ovvero della banca, non verificabile sulla base di parametri oggettivi dall’altra, deve concludersi come esso non risulti determinabile implicando la nullità dell’intero contratto.

condanna la convenuta a restituire in favore di parte attrice la somma complessiva di € 2.103.126,41 oltre interessi al saldo legale dal 16/03/2020 al saldo”.

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