Corte d’Appello di Roma – contratti bancari – Derivati – IRS – Derivati e Mark to Market – mancanza scenari probabilistici – nullità contratto – Mark to market – perizia su derivati finanziari – perizia econometrica su derivati IRS – perizia su SWAP – perizia giurimetrica derivati finanziari Swap – usura – anatocismo bancario
La Corte d’Appello di Roma, 06 dicembre 2022, sentenza n. 7900 condanna la Banca al pagamento di circa € 66.500 per la nullità del contratto derivato.
“(…) l’analisi di entrambi i contratti deve essere condotta da un diverso angolo, occorrendo verificare ai fini della loro validità, secondo le indicazioni più attuali della giurisprudenza di legittimità (Cass.24654/2022), se si sia in presenza di un accordo tra intermediario ed investitore sulla misura dell’alea, calcolata secondo criteri scientificamente riconosciuti ed oggettivamente condivisi; tale accordo non si può limitare al “mark to market”, ossia al costo, pari al valore effettivo del derivato ad una certa data, al quale una parte può anticipatamente chiudere tale contratto od un terzo estraneo all’operazione è disposto a subentrarvi, ma deve investire, altresì, gli scenari probabilistici e concernere la misura qualitativa e quantitativa della menzionata alea e dei costi, pur se impliciti, assumendo rilievo i parametri di calcolo delle obbligazioni pecuniarie nascenti dall’intesa, che sono determinati in funzione delle variazioni dei tassi di interesse nel tempo.
Nella specie il CTU aveva rilevato la mancanza dell’indicazione proprio degli “scenari probabilistici” relativi all’evoluzione dei tassi di interesse nel periodo corrispondente alla durata dei mutui ed è pertanto questa carenza informativa a determinare la nullità di entrambi i contratti, conclusione avvalorata da recenti decisioni di altre Corti di merito (…).
All’accoglimento dell’appello incidentale consegue l’obbligo restitutorio della Banca di quanto ricevuto in esecuzione dei contratti nulli sia a titolo di corrispettivo iniziale sia a titolo di regolamentazione degli interessi (…)”.


