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La Corte d’Appello di Milano, con sentenza del 25 febbraio 2026 (Pres. Ondei, Rel. Rizzi), si è pronunciata di recente sulla necessaria informazione dell’acquirente di derivati IRS in merito al calcolo del mark to market e degli scenari probabilistici.
Nel caso di specie una cessionaria di crediti (attrice) eccepiva la nullità di due contratti IRS stipulati tra la banca e la società cedente per carenza della causa in concreto ovvero indeterminatezza e indeterminabilità dell’oggetto.
A tal fine chiedeva alle parti convenute di restituire la ripetizione degli importi corrisposti dalla società cedente a titolo di liquidazioni dei differenziali negativi, delle commissioni, degli oneri e degli interessi.
In tale contesto, l’attrice chiedeva di accertare la responsabilità delle convenute per l’inadempimento agli obblighi informativi di cui all’art. 21 TUF e degli artt. 26 e ss. del Regolamento intermediari e, conseguentemente, di condannarle al risarcimento dei danni.
La Corte d’Appello in tale contesto, richiama le Sezioni Unite della Cassazione n. 8770/20, che hanno delineato i principi generali in tema di validità dei prodotti finanziari derivati, sottolineando che “In tema di “interest rate swap“, occorre accertare, ai fini della validità del contratto, se si sia in presenza di un accordo tra intermediario ed investitore sulla misura dell’alea, calcolata secondo criteri scientificamente riconosciuti ed oggettivamente condivisi;
tale accordo non si può limitare al “mark to market”, ossia al costo, pari al valore effettivo del derivato ad una certa data, al quale una parte può anticipatamente chiudere tale contratto od un terzo estraneo all’operazione è disposto a subentrarvi, ma deve investire, altresì, gli scenari probabilistici e concernere la misura qualitativa e quantitativa della menzionata alea e dei costi, pur se impliciti, assumendo rilievo i parametri di calcolo delle obbligazioni pecuniarie nascenti dall’intesa, che sono determinati in funzione delle variazioni dei tassi di interesse nel tempo”.
Nel caso di specie, la Corte d’Appello ha evidenziato come nei contratti IRS sottoposti al suo vaglio non risultassero esplicitati né la formula matematica di calcolo del mark to market né gli scenari probabilistici, rendendo l’oggetto indeterminabile e comportando quindi la nullità dell’intero contratto ex art. 1418 C.c., secondo l’orientamento delle Sezioni Unite cui si conforma.
Precisa la Corte come il mark to market sia elemento determinatene per la formulazione del consenso del cliente e dunque è necessaria la specificazione della formula per calcolarlo;
allo stesso modo, anche gli scenari probabilistici sono essenziali per la corretta prestazione del consenso dell’investitore al fine di effettuare una prognosi su possibili futuri squilibri tra i flussi di cassa e di conseguenza decidere durante il rapporto se sciogliersi o meno dal contratto.
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Fonte: dirittibancario.it
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