Tribunale di Napoli Nord e contratti bancari, Illegittima segnalazione a sofferenza alla Centrale Rischi, segnalazione a sofferenza, onere prova ricorrente, cancellazione nominativo dalla Centrale Rischi, commercialista esperto in contenzioso bancario, perizia econometrica mutuo e finanziamenti bancari
Tribunale di Napoli Nord, 25 maggio 2026:
“Merita accoglimento invece il ricorso nella parte in cui la banca è stata accusata di non avere condotto una diligente istruttoria sul merito creditizio della società e sulla sua affidabilità finanziaria…
La circolare non impone all’intermediario un’automatica segnalazione a sofferenza del debitore inadempiente, per il solo fatto che il debito sia stato pagato in ritardo o non sia stato pagato affatto, ma anzi consente una valutazione complessa ed entro certi limiti anche discrezionale avente ad oggetto la globale affidabilità finanziaria del debitore insolvente (così Cassazione civile, 26/10/2020, n. 23453).
La segnalazione presuppone cioè che il soggetto versi in uno stato di persistente instabilità patrimoniale e finanziaria, tale da intralciare il recupero del credito, e non può comunque dirsi lecita quando il debitore abbia allegato una adeguata giustificazione all’inadempimento o abbia contestato il credito in maniera non manifestamente infondata (di recente Cassazione civile, 09/02/2021, n.3130).
(…)
in giurisprudenza è stato ritenuto che il pregiudizio economico subito dall’imprenditore individuale o dalla società che siano stati segnalati presso i sistemi di informazione creditizia possa essere valutato con minor rigore: in queste circostanze, infatti, l’impossibilità di ottenere linee di credito o di vedere revocate quelle esistenti costituisce una naturale conseguenza della iscrizione, che pone l’imprenditore sul mercato in situazione di netto svantaggio rispetto ai concorrenti (cfr. ex multis Tribunale Napoli, 01/12/2017).
Tale interpretazione allevia di conseguenza l’onere della prova gravante sul ricorrente, il quale in linea di principio potrebbe limitarsi ad allegare la qualità di imprenditore commerciale del soggetto segnalato presso le banche dati e ad esporre il danno incombente sullo stesso”.
SINTESI DELL’ARTICOLO: Illegittima segnalazione a sofferenza
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