Corte d’Appello di Cagliari ed Euribor manipolato, euribor manipolato 2005 – 2008, contratti bancari, mutuo a tasso variabile Euribor, art. 1346 c.c., art. 1418 c.c., Euribor, interessi, manipolazione euribor, commercialista esperto in contenzioso bancario, perizia econometrica mutuo Milano, indeterminatezza mutuo a tasso variabile, anatocismo mutuo alla francese, regime di capitalizzazione composta
Corte d’Appello di Cagliari, Sez. Sassari, 05 maggio 2026, sentenza nn. 172 e 173.
In definitiva, può ritenersi dimostrato che la manipolazione abbia avuto concreta incidenza sui tassi Euribor e ne abbia comportato l’alterazione limitatamente al periodo coperto dall’accertamento e, quindi, ai tassi quotati dal 29/9/2005 al 30/5/2008, e a tal proposito è sufficiente ribadire (v., precedente di questa corte n. 391/2023) che gli effetti dell’alterazione hanno, comunque, avuto ripercussioni su tutti i dati:
invero, come efficacemente evidenziato dalla difesa dell’appellante, ciò aveva comportato l’inquinamento anche delle quotazioni non manipolate, in quanto le banche estranee all’intesa, per la fissazione dei tassi, si basano sulle quotazioni del periodo che, se sono manipolate, comportano la distorsione anche di quelle non manipolate.
E’ stata, altresì, acquisita al giudizio la prova che la manipolazione ha determinato un costante rialzo del tasso Euribor nel periodo oggetto di accertamento della condotta anticoncorrenziale, a evidente svantaggio, nella fattispecie in disamina, dei mutuatari.
Gli originali attori producevano (doc. 52, citazione di primo grado) i dati relativi all’andamento dell’Euribor nel periodo dal 1.1.2005 al 31.12.2016 estratti dal sito dell’Emmi (dati ufficiali dal 1/1/2005 al 31/12/2016: www.emmi-benchmarks.eueuribororgeuribor-rates.html
Ebbene, ove si confrontino i dati relativi al tasso Euribor alla data del 1.03.2005 (di poco anteriore all’inizio della manipolazione) e alla data del 29.9.2005 (inizio del periodo oggetto di accertamento) essi risultano pari, rispettivamente, a 2,103 € 2,121.
A sua volta, quello assunto come parametro in caso di applicazione delle condizioni contrattuali e di mantenimento del medesimo valore dei tassi per tutta la durata del finanziamento nel piano di ammortamento risulta pari a 2,900 (all. 55, citazione del primo grado).
Ove si abbia riguardo ai dati Euribor successivi alla stipula e ricompresi nel periodo oggetto di accertamento dell’intesa illecita, non può non constatarsi il progressivo incremento dei tassi (cfr. doc. 55 citato): si va dal 4,050 alla data del 16.10.2005 (prima rata dall’inizio della manipolazione) fino al 6,500 del 16.5.2008 (ultima rata dalla fine della manipolazione).
Tali valori sono progressivamente più alti rispetto a quelli dell’inizio della manipolazione e della stipula del contratto.
Alla luce di quanto sopra esposto, ricorrono tutte le condizioni per la declaratoria di nullità della clausola Euribor, per impossibilita di determinazione del suo oggetto, come individuate nel recente arresto della Cassazione n. 12007/2024: è stata comprovata non solo l’esistenza di un’intesa o di una pratica volta ad alterare il parametro in questione, ma è stato dimostrato anche il fatto che tale intesa o pratica abbia raggiunto il suo obbiettivo e, quindi, che quel parametro sia stato effettivamente “alterato” in concreto, a causa della illecita manipolazione subita;
tale alterazione ha inciso, per tutto il periodo oggetto dell’accertamento da parte della Commissione Antitrust Europea, in modo significativo sulla determinazione del tasso di interesse previsto dalle parti nel singolo contratto (vd. incremento dei valori dei tassi sopra illustrato).
Ne consegue che quel parametro non è pit utilizzabile nei rapporti tra le parti, non corrispondendo all’oggetto del contratto, come determinato secondo la volontà dei contraenti.
E, invero, in concreto venuto meno o, comunque, reso incompatibile con l’autoregolamentazione degli interessi delle parti oggetto del contratto stipulato, per effetto dell’intesa illecita vietata, il parametro esterno di riferimento da queste effettivamente voluto (ciò, quello “genuino” e non quello “alterato”).
Né, del resto, il valore genuino del parametro risulta ricostruibile, non essendo stato offerto alcun elemento utilizzabile per l’individuazione della misura del tasso depurata dagli effetti delle pratiche illecite che lo hanno alterato.
(…) Ne consegue che, nel caso di specie, il tasso di interesse variabile determinato per il contratto di mutuo del 16.10.2002 (v. doc. 53 e 55) deve essere sostituito dal tasso legale vigente per il periodo dal 29.9.2005 al 30.5.2008 (corrispondente al periodo di manipolazione dell’Euribor), con una differenza di € 10.057,17 a favore dei mutuatari rispetto agli effettivi interessi pagati (v. elaborato del c.t.u., interamente da condividersi in quanto esente da vizi logico-giuridici).
Le ulteriori domande formulate dagli appellanti ai punti 1 e 3 delle conclusioni dell’atto di appello risultano assorbite.
SINTESI DELL’ARTICOLO: Euribor manipolato 2005 – 2008
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