Tribunale di Brindisi e usura, Usura includendo i costi occulti, Usura e capitalizzazione composta, ammortamento alla francese, regime finanziario composto e regime di capitalizzazione semplice, commercialista esperto in contenzioso bancario, mancata indicazione della capitalizzazione composta, trasparenza bancaria art. 117 TUB, tasso sostitutivo BOT, costo occulto e usura, opposizione a precetto, perizia econometrica mutuo, anatocismo mutuo alla francese
Tribunale di Brindisi, 24 luglio 2026:
Al fine di rispondere al quesito n. 5 stabilito dal Tribunale, il CTU, appurata la costruzione del piano di ammortamento alla francese in regime di capitalizzazione composta, non dichiarata in contratto, ha individuato che la somma delle differenze attualizzate tra la costruzione del medesimo piano di ammortamento con diversi regimi (semplice e composto) abbia determinato una differenza derivante dall’adozione del regime composto rispetto a quello semplice, pari ad € 12.116,03.
Pertanto, ha concluso che II Tasso Effettivo Globale (TEG) ex ante alla stipula – ricalcolato includendo anche il costo occulto derivante dal differenziale tra regime finanziario composto e regime finanziario semplice – risulta pari all’8,8792 %, ossia oltre i TSU vigente al momento della stipula.
A seguito del riscontrato superamento del tasso soglia del periodo (7,755 %), da parte del TEG contrattuale (8,8792 %), con conseguente applicazione dell’art. 1815 c.c., il CTU, come richiesto da questo Tribunale, ha provveduto a rideterminare il piano di ammortamento alla stipula con esclusione di qualsivoglia interesse e spesa.
Di conseguenza ha, rilevato che: “Alla luce dell’importo complessivo stimato corrisposto dalla parte mutuataria, pari ad € 32.287,44 (vedasi Tab. 3), è possibile pertanto affermare che i Sig…in regola con i pagamenti fino alla rata n. 213 con scadenza 31/03/2028: la parte mutuante non era pertanto legittimata a dichiarare la risoluzione del contatto e la decadenza dal beneficio del termine…“.
(…) Appare di tutta evidenza che il contratto per cui é causa ¢ illegittimo non tanto in funzione della determinatezza e/o determinabilità dell’oggetto ex art. 1346 c.c., ma in virtù della palese mancanza di un requisito formale che, a mente dellart.117 c. 4 e 7 del T.U.B., statuisce che: “4. I contratti indicano il tasso di interesse ed ogni altro prezzo e condizione praticati, inclusi, per i contratti di credito, gli eventuali maggiori oneri in caso di mora.”.
Il contratto, quindi, deve indicare in forma scritta il prezzo dell’operazione.
(…) Altro aspetto, da analizzarsi invece da diverso versante, è quello della eventuale violazione dei precetti imposti dall’art. 117 TUB in punto di accordo sul prezzo del contratto.
Orbene, deve ritenersi che la conoscibilità tecnico – matematica del prezzo applicato e, dunque di tutte le voci di costo – pertenga alla determinatezza del contratto ex articolo 1346 c.c.; mentre la modalità di pattuizione, per iscritto, discende, nei contratti bancari, dalla applicazione dell’art. 117 del TUB più che dell’articolo 1284 c.c.
Occorre allora affermare che una pattuizione sul prezzo è valida in quanto rispettosa della c.d. “forma con finalità informativa” – espressione del c.d. neoformalismo negoziale che costituisce, a sua volta, deroga di settore al principio della libertà delle forme – in ossequio al comma 4 del 117 TUB”.
SINTESI DELL’ARTICOLO: Usura includendo i costi occulti derivanti dal maggior onere dovuto all’applicazione della capitalizzazione composta – violazione dell’art. 117 T.U.B. – Usura e capitalizzazione composta
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