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ABF Napoli decisione del 02 maggio 2022, n. 6855:
“va rilevata la nullità della clausola dell’art. 16 del contratto di prestito personale intercorso tra l’intermediario e il ricorrente nella parte in cui prevede che il mutuatario – in caso di esercizio da parte del mutuante del potere di farlo decadere dal beneficio del termine – debba corrispondere « … a titolo di penale, il compenso previsto nelle “informazioni di base sul credito ai consumatori”, che costituiscono il frontespizio di questo contratto» (art. 16, comma 2, lett. e.).
Le osservazioni svolte in precedenza (cfr. spec. nel n. 16) mostrano invero come una simile pretesa non risulti assistita da alcuna causa giustificativa della somma che pure pretende. 18. – Per questa parte, la domanda del ricorrente va dunque accolta e l’intermediario condannato a rimborsare la somma di € 112,00, da quest’ultimo trattenuta come «indennizzo» di estinzione anticipata”.


