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La Corte d’ Appello di Brescia sentenza n. 1302 del 08/11/2022:
“In sostanza, lasciare inalterato il tasso contrattualmente convenuto correlato all’Euribor 1 mese base 365 (che nel periodo in questione aveva percentuali tra lo 0,795% e lo 0.111% , con punta massima dello 1,570% nel settembre 2011) e applicare commissioni ed oneri che, come esposto, hanno costituito la voce principale di remuneratività del concesso affidamento e, quindi, di incidenza, progressivamente in aumento, sul TEG, è un meccanismo cui consegue un risultato elusivo della norma imperativa.
nel caso in esame, a fronte di un tasso convenuto che si è mantenuto costantemente ben al di sotto del tasso soglia, il superamento di quest’ultimo è avvenuto per effetto della anomala incidenza degli oneri ormai ricompresi nella formula di calcolo del TEG.
Nel caso in esame la ricorrenza dei presupposti per l’applicazione di tale disposizione (art. 1815 co2 cc) in correlazione all’inerzia dell’istituto di credito nell’adeguamento del rapporto alla disciplina sopravvenuta di legge, è resa evidente dal carattere sistematico del superamento del TSU nel periodo successivo alle modifiche normative sopra indicate.
A ciò deve, quindi, far seguito il radicale azzeramento degli interessi passivi per il periodo corrispondente”.



