Corte di Appello di Brescia – buoni fruttiferi postali – serie Q/P – rimborso – timbro
La Corte d’Appello di Brescia con sentenza n. 1262 del 7/10/2021 torna a parlare dei buoni fruttiferi postali collocati dopo il 1° luglio 1986 che presentano, sul fronte, un timbro correttivo della serie (da P a Q/P) e, sul retro, un timbro correttivo, che prevedeva dei tassi di rendimento più bassi fino al 20° anno e nessuna modifica per il periodo successivo, dal 21° al 30° anno.
“dopo aver precisato che “i buoni postali fruttiferi non hanno natura di titoli di credito ma vanno considerati titoli di legittimazione ai sensi dell’art. 2002 c.c.”, definisce il rapporto tra emittente e sottoscrittore dei titoli quale “vincolo contrattuale”, chiarendo come il rapporto che si crea tra il risparmiatore e la società Poste Italiane con la sottoscrizione del buono sia soggetto all’applicazione della disciplina codicistica in tema di obbligazioni.
Fatta tale premessa, è agevole inferirne che la valutazione del caso debba essere effettuata, dunque, secondo le categorie del diritto privato, con la conseguenza che, seppur è vero che, secondo la disciplina speciale invocata, l’apposizione dei due timbri, a fronte e nel retro del titolo, avrebbe reso possibile l’integrale applicazione del regime dei tassi di interesse di cui al DM invocato, ancorché apposti su modulistica che, in quanto riferita ad emissioni precedenti, recava tabelle di determinazione del rimborso riferibili ad essi, e quindi tendenzialmente superate, cionondimeno tale effetto può intendersi integralmente verificato solo a condizione della completezza e dell’univocità delle indicazioni in tal modo introdotte, semmai efficaci ancorché effettuate per relationem, ma giammai se parziali, per l’ovvia considerazione che, in presenza di queste ultime, il sottoscrittore è naturalmente indotto a ritenere che, per le parti non incise dalla modifica, si mantenga intatta la disciplina espressa nel testo del titolo.
(…) La Corte d’Appello di Brescia, Prima sezione civile, definitivamente decidendo, ogni diversa domanda ed eccezione disattesa, così provvede: 1) rigetta l’appello proposto da Poste Italiane S.p.A. avverso l’ordinanza ex art. 702 ter c.p.c. emessa dal Tribunale di Bergamo in data 07/11/2017 a definizione del giudizio R.G. n. 2919/2017; 2) condanna l’appellante a rifondere all’appellata le spese di lite del presente grado di giudizio, liquidandole nella complessiva somma di € 3.777,00 (di cui € 1.080,00 per la fase di studio, € 877,00 per la fase introduttiva, € 1.820,00 per la fase decisionale), oltre rimborso spese forfetario, CPA ed IVA”.