Corte d’Appello di Caltanissetta e contratti bancari, Cessione in blocco dei crediti bancari, onere della prova della cessione, Cessione in blocco del credito ex. art. 58 TUB, Gazzetta Ufficiale non sufficiente a dimostrare la titolarità, art. 58 tub, avviso gazzetta ufficiale, cessione in blocco, legittimazione ad agire, prova cessione, titolarità, perizia econometrica mutuo, commercialista professionista esperto in contenzioso bancario, anatocismo bancario
Corte d’Appello di Caltanissetta, 23 marzo 2026, n. 184:
“In materia di cessione in blocco di crediti bancari ai sensi dell’art.58 T.U.B., la Suprema Corte ha affermato, in più occasioni, che la parte che agisca (ovvero resista) assumendo di essere succeduta a titolo particolare al creditore originario, per effetto di un’operazione di cessione in blocco, ha l’onere di dimostrare l’inclusione del credito oggetto di causa nell’operazione medesima, fornendo la prova documentale della propria legittimazione sostanziale, salvo che la controparte non L’abbia esplicitamente o implicitamente riconosciuta.
Tale principio é stato ribadito, tra l’altro, dall’ordinanza n.24798 del 5 novembre 2020 e dall’ordinanza n.5857 del 22 febbraio 2022, nelle quali si & chiarito che il mero fatto, pur pacifico, dell’avvenuta cessione in blocco di crediti da un determinato istituto ad una società veicolo, non é sufficiente ad attestare che anche il singolo credito controverso sia compreso tra quelli oggetto di trasferimento, gravando sul cessionario l’onere di dimostrare il concreto ricomprendervi del rapporto dedotto in giudizio.
La pubblicazione dell’avviso di cessione in Gazzetta Ufficiale, ai sensi dell’art. 58 quarto comma T.U.B., assolve alla funzione di rendere la cessione efficace nei confronti dei debitori ceduti e di individuare il momento a partire dal quale il pagamento effettuato nelle mani del cedente non è più liberatorio, ma non costituisce, di per sé sola, prova dell’effettiva esistenza del contratto di cessione e, soprattutto, dell’inclusione del singolo credito litigioso nel perimetro dell’operazione, ove tale inclusione sia specificamente contestata.
In tale prospettiva, a fronte di un’avversa contestazione, il cessionario deve allegare e provare, anche mediante documenti provenienti dal cedente (ad esempio, il contratto di cessione, dichiarazioni della Banca cedente, estratti delle evidenze informatiche recanti il codice posizione del debitore), la riconducibilità del credito azionato alle caratteristiche oggettive e soggettive descritte nell’avviso di cessione”.
SINTESI DELL’ARTICOLO: Cessione in blocco dei crediti bancari
Articoli correlati:
Corte di Appello di Roma, 09/01/2026: Prova dell’esistenza della cessione del credito


