Contratti bancari – Mutuo – garanzia ipotecaria – Nullità del mutuo fondiario – limite di finanziabilità – precetto – nullità – Art. 38 T.U.B. – Anatocismo, anatocismo bancario, perizia econometrica mutuo, contenzioso bancario, interessi anatocistici, interesse bancario, atto di pignoramento verso terzi, perizia econometrica, perizia econometrica Milano, anatocismo mutuo alla francese, analisi leasing, perizia econometrica conto corrente, perizia carta revolving, anatocismo e usura carta revolving, analisi euribor indeterminato e manipolato, indeterminatezza mutuo Barclays indicizzato al franco svizzero, perizia derivati finanziari SWAP IRS, perizia mutuo Barclays
Il Tribunale Lecce, con sentenza n. 1350 del 06 maggio 2021 ha stabilito la nullità del contratto di mutuo, a causa del superamento del limite di finanziabilità.
“Come già anticipato, invece, l’opposizione a precetto degli attori deve trovare positivo riscontro con riferimento all’ultimo motivo addotto, riferito alla violazione dell’art. 38 del d.lgs. 385/93 con riguardo al limite di finanziabilità dell’acquisto del bene in relazione al suo valore, limite determinato nella misura dell’80% dalla delibera CICR del 22.4.1995.
Sul punto va evidenziato, il mutato orientamento – rispetto al precedente richiamato dalla Banca nella memoria di costituzione – della Suprema Corte che ha sancito come “In tema di mutuo fondiario, il limite di finanziabilità ex art. 38, comma 2, del d.lgs. n. 385 del 1993, è elemento essenziale del contenuto del contratto ed il suo mancato rispetto determina la nullità del contratto stesso (con possibilità, tuttavia, di conversione in ordinario finanziamento ipotecario ove ne sussistano i relativi presupposti), e costituisce un limite inderogabile all’autonomia privata in ragione della natura pubblica dell’interesse tutelato, volto a regolare il “quantum” della prestazione creditizia al fine di favorire la mobilizzazione della proprietà immobiliare ed agevolare e sostenere l’attività di impresa.” [Cass. Sez. 1, sent. 13.7.2017 n. 17352]” (…).
Sintesi dell’articolo: Nullità del mutuo fondiario



