ABF Bologna – contratti bancari – Eccessività del costo della documentazione – Diritto alla documentazione di singole operazioni – Spese addebitabili al cliente – Limite di manifesta eccessività – facilitazione all’accesso alla documentazione bancaria – perizia giurimetrica – perizia econometrica – analisi del mutuo – perizia su mutuo – perizia anatocismo – perizia usura
L’ABF di Bologna, 04 maggio 2022, con decisione n. 7011, in merito all’eccessivo costo richiesto per la consegna della documentazione:
“Si rileva che, secondo quanto disposto dall’art. 119, comma quarto, TUB, a fronte di una richiesta di esibizione documentale, l’intermediario può porre a carico del cliente soltanto i relativi costi di produzione.
(…) le spese legittimamente applicabili ai richiedenti, da valutarsi secondo ragionevolezza e nei limiti di un sindacato di manifesta eccessività.
(…) verificare che non si tratti di costi eccessivi, volti a retribuire un servizio ed a comprimere il diritto all’esibizione dei documenti o l’obbligo della banca alla loro conservazione e produzione.
(…) Il costo di eventuali inefficienze di tal genere non può essere fatto ricadere sul cliente Allo stesso tempo se è certo che la ratio dell’obbligo imposto dall’art. 119 TUB è quello di non ostacolare l’esercizio dei diritti, come quello che si suppone far capo alla parte ricorrente in relazione alla propria qualità di erede, è anche vero che certe richieste possono essere meramente esplorative e quindi possono apparire defatiganti: anche nell’esercizio dei propri diritti occorre osservare il principio di buona fede, e quindi limitare o circoscrivere – nella quantità, nei tempi e nei modi – le proprie richieste, in modo da non rendere eccessivamente oneroso l’adempimento delle obbligazioni e cooperare con lo stesso”.
Sintesi dell’articolo: Eccessività del costo della documentazione


