Tribunale di Torino e contratti bancari, Usura e premio assicurativo
La banca viene condannata a restituire all’attore la somma di € 15.991,95, ciò è quanto deciso dal Tribunale di Torino con sentenza n. 1023 del 04 marzo 2019.
La causa riguardava un contratto di mutuo rimborsabile mediante delegazione di pagamento al datore di lavoro.
Il giudice afferma che il TEG deve essere calcolato includendo anche le spese di assicurazione, poiché rappresentano un costo collegato all’erogazione del credito (v. Cassazione n. 8806/2017), “Nel caso in esame la spesa di assicurazione è contestuale all’erogazione del mutuo, l’assicurazione è menzionata nel contratto stipulato con la che ne è la beneficiaria, la convenuta non ha fornito prova contraria circa il collegamento tra l’assicurazione stipulata e l’erogazione del credito”.
“Non vale ad escludere la natura usuraria del contratto la considerazione che le Istruzioni della Banca d’Italia per la rilevazione del tasso effettivo globale medio ai sensi della legge sull’usura, vigenti all’epoca della sottoscrizione del contratto di finanziamento, escludevano dal calcolo il costo dell’assicurazione in esame (…) Le Istruzioni della Banca d’Italia non sono dettate al fine di indicare in generale come debba essere conteggiato il TEG (…) ma sono rivolte alle banche e agli operatori finanziari per rilevare il TEGM.
(…) Le suddette Istruzioni della Banca d’Italia non hanno pertanto alcuna efficacia precettiva nei confronti del Giudice nell’ambito del suo accertamento del TEG applicato alla singola operazione”.
Il giudice, non solo afferma che l’usura contrattuale è stata prodotta dall’inclusione della polizza assicurativa nel calcolo del TEG, ma che l’usura sarebbe stata riscontrata anche tenendo conto dell’eventuale commissione di estinzione anticipata e degli interessi di mora.
“Pertanto l’usurarietà degli interessi è determinata non da fattori esterni al rapporto, come la modifica dei tassi soglia presa in esame dalle pronunce della Cassazione in materia di usura sopravvenuta, ma esclusivamente dalle condizioni contrattuali inserite nel contratto di finanziamento e la verifica viene fatta sulla base dei tassi soglia del momento della stipulazione. Si tratta quindi di usura genetica e non sopravvenuta.
Il contratto di mutuo si trasforma pertanto da oneroso in gratuito con azzeramento di ogni remunerazione a favore del mutuante”.
SINTESI DELL’ARTICOLO: Usura e premio assicurativo



