Corte d’Appello di Palermo e contratti bancari, raggio d’azione del CTU, poteri del ctu, fatti non dedotti dalle parti, perizia econometrica mutuo, funzione della consulenza tecnica
Corte d’Appello di Palermo, sentenza n. 426 del 21 marzo 2025:
“che, dato il raggio di azione accordato al potere di investigazione del consulente dall’art. 194 c.p.c., comma 1, il CTU sia legittimato ad acquisire ogni elemento necessario a rispondere ai quesiti demandatigli dal giudice, sempre che si tratti di fatti accessori rientranti nell’ambito strettamente tecnico della consulenza, e non di fatti e situazioni che, essendo posti direttamente a fondamento della domanda o delle eccezioni delle parti, debbano necessariamente essere provati dalle stesse (Cass., Sez. II, 30/07/2021, n. 21926).
Non dubitano perciò le SS.UU., in questa linea di pensiero che, stante il potere del CTU di procedere nei limiti dei quesiti sottopostigli alla investigazione dei fatti accessori, il consulente possa estendere il proprio giudizio anche ai fatti che, pur se non dedotti dalle parti, siano pubblicamente consultabili, non essendovi ragione di vietare in tal caso al CTU, pur se ne maturi la conoscenza aliunde, di esaminare in guisa di fatti accessori e dunque in funzione di rendere possibile la risposta ai quesiti, i fatti conoscibili da chiunque, così come è da credere (…)”.
SINTESI DELL’ARTICOLO: Poteri del ctu
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