Corte di Cassazione e contratti bancari, mutuo notarile e vessatorietà di una clausola, atto notarile non esclude clausole vessatorie, perizia econometrica mutuo, anatocismo bancario, contenzioso bancario, clausole vessatorie bancarie, codice del consumo, perizia econometrica credito al consumo
Corte di Cassazione, 23 settembre 2025, ordinanza n. 25977:
“- il fatto che i regolamenti sono richiamati e accettati in atti formati avanti al notaio non esclude la valutabilità delle clausole in essi presenti ai sensi dell’art. 33 d. Igs. n.206/2005: non appare a ciò ostativa l’interpretazione di legittimità che, in relazione al disposto dell’art. 1341 c.c., ritiene sufficiente il richiamo per relationem ad atto che contenga la clausola vessatoria, senza necessità di suau specifica approvazione per iscritto (cfr. Cass. n. 15237/2017; cfr. pure Cass. n. 15235/2020, Cass. n. 23194/2020 e Cass. n. 8280/2020) perché, come osservato dal PG nelle sue conclusioni scritte, la forma dell’atto non può incidere “sulla piena estensione e massima efficacia della normativa UE, di cui costituisce diretta discendenza il codice del consumo” che riconosce una tutela sostanziale più intensa rispetto a quella di cui all’art. 1341 с.c. cfr., in proposito, Cass. n. 497/2021 e Cass. n. 20007/2022, sulle quali ci si soffermerà oltre: nessuno dei due regolamenti è stato letto avanti al notaio, poiché negli atti si specifica che la parte acquirente li conosce per averne presa visione “prima d’ora” rispetto alla stipula, e quindi non risulta essere stato esperito alcun approfondimento sul suo contenuto e sul contenuto della clausola in esame al momento della conclusione del contratto-;
(…) in conclusione, la clausola di compromissione in arbitri contenuta (per quanto qui interessa) nel Regolamento di Comunione non può essere fatta valere nei confronti dei ricorrenti dalla … perché nulla ex art. 33 lett. t) d. Igs. cit. con riferimento ai contratti di compravendita di cui il Regolamento che la contiene è parte integrante:
sussiste pertanto la competenza del Giudice Ordinario a conoscere della controversia introdotta dai ricorrenti, da confermare nel Tribunale di Tempio Pausania, Foro individuato in relazione al luogo in cui è sito il complesso immobiliare in multiproprietà-condominio sia ex art. 23 c.p.c., sia ex art. 21 c.p.c., ove si consideri che la controversia riguarda questioni riconducibili alla proprietà turnaria”.
SINTESI DELL’ARTICOLO: Mutuo notarile e vessatorietà di una clausola
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