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Corte di Appello Firenze, 17 luglio 2024:
“sospende il giudizio;
– sottopone ex 363 bis c.p.c. alla Corte di Cassazione la seguente questione di diritto: se nella vigenza del D. Lgs. n. 347/1999 e del D.M. 13.12.2001 n. 485, anteriormente all’entrata in vigore del D. Lgs. 13 agosto 2010 n. 141, era o meno consentita l’apertura di una linea di credito utilizzabile mediante carta di credito di tipo revolving a tempo indeterminato a seguito di contratto promosso e sottoscritto presso un fornitore di beni e servizi convenzionato con intermediario finanziario ma non iscritto nell’elenco istituito presso l’UIC ex art. 3 D. Lgs. 347/1999 e se, in ipotesi, un tale contratto, pur in difetto di espressa previsione, debba ritenersi nullo ex art. 1418 comma primo c.c.;
– dispone l’immediata trasmissione degli atti alla Corte di Cassazione”.



