Corte di Cassazione e Contratti bancari, art. 117 TUB post modifica D. Lgs. 141/2010, Applicazione dell’art. 117 TUB post 2010, postilla “o se più favorevoli al cliente”, art 117 tub applicato anche ai conti correnti, anatocismo bancario, periodo 12 mesi precedenti la conclusione del contratto, contratto ante 2010, criteri di applicazione, perizia econometrica mutuo e conto corrente, perizia econometrica carta revolving
Corte di Cassazione, 05 febbraio 2026, ordinanza n. 2426:
“(…) Rilevano che applicare un tasso sostitutivo in misura fissa per l’intera durata di un rapporto di affidamento può portare a risultati aberranti ed in totale contrasto con i principi che hanno ispirato il legislatore, in quanto quel tasso potrebbe anche essere superiore ai tassi soglia usura pro tempore vigenti.
(…) 3) Si ritiene, invece, fondata la contestazione dei ricorrenti relativamente all’applicazione, anche ad un rapporto di conto corrente stipulato anteriormente, della versione modificata dell’art. 117 co. 7 lett. a TUB, a partire dall’entrata in vigore del D.Lgs. 141/2010.
(…) Infatti, tale decisione ha solo affermato che l’inserzione automatica della clausola non è retroattiva, il che è ovvio, in quanto opera per il futuro (come sopra detto, solo in riferimento alle operazioni compiute successivamente all’entrata in vigore della modifica).
Ma in tal modo è confermato che la norma sopravvenuta in corso di rapporto si applica.
Pertanto, la decisione impugnata va cassata, perché deve essere effettuato un nuovo calcolo degli interessi sostitutivi da applicare, ex art. 117 TUB, secondo l’interpretazione sopra esposta.
“(…) ne discende, in materia di contratti bancari, ferma l’applicabilità della prescrizione della forma scritta, in quanto relativa ai requisiti di validità, ai contratti conclusi dopo la sua entrata in vigore, che la normativa sui tassi, prevista dall’art. 117, comma settimo, testo unico bancario, sopravvenuta in corso di rapporto a seguito di modifica della disposizione (in particolare, la regola dell’applicazione dei tassi, se più favorevoli per il cliente, emessi nei dodici mesi precedenti lo svolgimento dell’operazione), si applica anche al contratto stipulato in epoca antecedente in quanto disciplina del regolamento negoziale”.
SINTESI DELL’ARTICOLO: Applicazione dell’art. 117 TUB post 2010
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