Corte di Cassazione e contratti bancari, terzietà del curatore, Data certa dei documenti, art. 117 TUB, Forma scritta ad substantiam, onere della Prova del contratto, Effetti sul credito concorsuale, perizia econometrica mutuo Milano, commercialista esperto in contenzioso bancario Milano
Corte di Cassazione 30 Gennaio 2026, ordinanza n. 2011:
“Il primo e il secondo motivo, i quali possono essere esaminati congiuntamente, sono infondati.
Questa Corte ha più volte affermato che la terzietà del curatore in sede di stato passivo (Cass., Sez. U, n. 4213/2013) comporta che le pretese creditorie nei confronti della massa devono essere fatte valere con documentazione che, per essere opponibile, deve avere data certa ex art. 2704 cod. civ., antecedente all’apertura del concorso (Cass., n. 33724/2022; Cass., n. 14585/2025).
4. Nel caso, poi, in cui si verta in tema di contratti per i quali la prova scritta è imposta ad substantiam, quali i contratti bancari per i quali la forma scritta è imposta dall’art. 117, comma 1, d. lgs. n. 385/1993 (TUB), la prova del contratto va data con documentazione avente data certa e tale prova non può essere assolta o surrogata da altri mezzi di prova (Cass., n. 36602/2022; Cass., n. 33724/2022, cit.; Cass., n. 17080/2016).
Difatti, la prova del contratto privo di data certa può essere data con ogni mezzo, «salve le limitazioni derivanti dalla natura e dall’oggetto del contratto stesso» (Cass., n. 4705/2011, Cass. n. 2319/2016); uno di questi casi è il contratto per il quale la forma scritta è imposta sotto pena di nullità.
In assenza di data certa della fonte contrattuale per la quale sia prevista la forma scritta ad substantiam, «l’assenza di data certa della scrittura privata che documenta il contratto non può essere sostituita da altra prova ed il creditore non può, conseguentemente, far valere nei confronti del fallimento alcun diritto di credito che si fondi sul detto titolo negoziale» (Cass., n. 36602/2022; Cass., n. 28777/2024).
Il decreto impugnato ha fatto corretta applicazione dei suddetti principi”.
SINTESI DELL’ARTICOLO: Prova scritta del contratto bancario
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