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Con ordinanza n. 6480 del 09 marzo 2021, la Corte di Cassazione fa chiarezza circa l’onere della prova nell’azione di ripetizione dell’indebito bancario.
“Se è vero che la regola generale vuole che sia il correntista a dover produrre il contratto, tuttavia, in presenza di allegazione attorea circa la conclusione del contratto verbis tantum o per fatti concludenti, in caso di contestazione della Banca non può gravarsi il correntista della prova negativa della documentazione dell’accordo, incombendo semmai alla convenuta di darne positivo riscontro”.
Di conseguenza, se l’istituto di credito vuole evitare la pronunzia di nullità integrale ex art. 117 TUB deve dimostrare l’esistenza del contratto.
Sintesi dell’articolo: Contratto inesistente e onere della prova
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