Contratti bancari – credito al consumo – Costi Up front e Lexitor – rimborso dei costi in caso di estinzione anticipata – costi up front e costi recurring – Corte di Giustizia Europea – Sentenza Lexitor
Il Tribunale di Milano, con tre ordinanze (n. 27398/2020; n. 27406/2020; n. 27411/2020), si è espresso in merito all’applicabilità, nelle controversie fra banche e consumatori, della sentenza della Corte di Giustizia dell’Unione Europea del 11/09/2019, C383/18, la c.d. sentenza Lexitor.
Le motivazioni della CGUE vengono richiamate dal Tribunale milanese, soprattutto nei punti in cui si afferma che non può “ammettersi la presa in considerazione dei soli costi presentati dal soggetto concedente il credito come dipendenti dalla durata del contratto, dato che […] i costi e la loro ripartizione sono determinati unilateralmente dalla banca e che la fatturazione di costi può includere un certo margine di profitto”.
(…) “il margine di manovra di cui dispongono gli istituti creditizi nella loro fatturazione e nella loro organizzazione interna rende, in pratica, molto difficile la determinazione, da parte di un consumatore o di un giudice, dei costi oggettivamente correlati alla durata del contratto”.
Per tali motivazioni, non ha rilevanza la circostanza che nei contratti venga effettuata una distinzione fra costi up front e recurring.
Secondo il Collegio milanese, se è vero, da un lato, che le direttive europee non possono dispiegare efficacia orizzontale, dall’altro, è ineludibile la circostanza per cui l’art. 125 sexies del TUB costituisce una fedele trasposizione nell’ordinamento nazionale di quanto previsto dalla direttiva 2008/48/CE. Di conseguenza, l’art. 125 sexies non può che interpretarsi in conformità alla dir. 2008/48/CE.
La natura vincolante dell’interpretazione del diritto comunitario è riconosciuta anche dalla Corte di Cassazione, la quale ha affermato a tali sentenze deve essere attribuito valore di ulteriore fonte del diritto comunitario.
Conclude il Tribunale, “la sostanziale continuità di significato tra art. 16 par. 1 dir. 2008/48/CE e art. 125-sexies TUB rende oggi necessario e doveroso, dal punto di vista dell’interprete italiano, recepire l’interpretazione indicata dalla Corte di giustizia”.
In merito alla censura mossa dagli intermediari che riguarda l’irretroattività della pronuncia CGUE, la cui interpretazione avrebbe efficacia ex nunc, il Tribunale milanese precisa che “non è possibile limitare l’effetto delle pronunce della Corte che in quanto dichiarative o di interpretazione autentica hanno effetto retroattivo”.



